Cassazione, ordinanza, 25 marzo 2025, n. 7942, sez. III civile.
Il “pactum de non petendo” privo di un termine finale di efficacia è illegittimo, poiché costituisce il mezzo per eludere l’applicazione delle norme imperative di cui agli artt. 2934, 2936 e 2937, comma 2, c.c. in quanto, impedendo l’estinzione del diritto per prescrizione, equivale ad una rinuncia alla stessa prima che sia compiuta e, pertanto, ne modifica la disciplina legale.
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