Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6161, sez. V.
Il presupposto del beneficio cd. prima casa, costituito dalla mancata titolarità di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, viene meno in caso di trasferimento di proprietà prodotto dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., anche se l’effetto traslativo è subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, poiché tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, bensì quale elemento essenziale intrinseco atto a ripristinare la corrispettività del contratto; ne consegue che è legittima la revoca del beneficio concesso in relazione ad altra proprietà immobiliare, sita nel medesimo comune ed acquisita dopo il passaggio in giudicato della sentenza, venendo così meno le condizioni necessarie per il suo riconoscimento ex art. 69, comma 3, della l. n. 342 del 2000 e dall’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
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