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    30 marzo 2020

    Sospensione dei termini giudiziari

    Ognuno di noi ed in particolare chi lavora nelle professioni legali o ha una impresa si confronta quotidianamente con i termini entro i quali devono essere svolti determinati adempimenti o esercitati diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico. A seguito della nota emergenza Coronavirus è stato emanato, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Legge n. 18/2020 che all’art. 83 disciplina gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. Tale disposizione prevede la sospensione dei termini giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salvo ipotesi urgenti espressamente indicate nel decreto legge. Nell’ambito della giustizia civile e con particolare interesse all’attività notarile, la sospensione in questione ha rilievo, a titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi:                                                                                                               a) i ricorsi al giudice del Registro delle Imprese contro i provvedimenti che rifiutano l’iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.                          Il ricorso al giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto, in base all’art. 2189 terzo comma c.c., entro otto giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto.                  Tale termine inizia, quindi, a decorrere dal 16 aprile in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione; b) i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (ad esempio: atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini); c) i termini per il deposito dei seguenti atti, indicati a titolo esemplificativo,  dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione: - atti di fusione e scissione (tenendo presente, però, che in dottrina e giurisprudenza si discute sulla natura giudiziale o stragiudiziale dell’opposizione dei creditori); - domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione; - domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto; - comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea; Quelle sopra fornite sono elencazioni di massima che tengono conto delle prime interpretazioni espresse e delle indicazioni della Camera di Commercio di Milano. I soggetti aventi diritto a presentare opposizioni o reclami in Tribunale pure beneficiano di questa sospensione e, dunque, i termini non decorrono dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Avv. Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    30 marzo 2020

    Alienazione a scopo di garanzia: elementi per la...

    Cassazione, sentenza 17 gennaio 2020, n. 844, sez. III civile.  Nulla la vendita di un immobile a scopo di garanzia se il patto marciano che l’accompagna non ha criteri certi di stima del bene: proprio in quanto il patto marciano può consentire di evitare approfittamenti del creditore ai danni del debitore, è necessario che le parti abbiano previsto criteri di stima del bene al momento della convenzione marciana. Occorre che la stipulazione preveda, per il caso ed al momento dell’inadempimento ossia quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria (art. 1851 c.c.), un procedimento volto alla stima del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà riferimento (art. 1349 c.c.), al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all’utilizzatore. La pratica degli affari potrà poi prevedere diverse modalità concrete di stima, purché siano rispettati detti requisiti. L’essenziale è che risulti, dalla struttura del patto, che le parti abbiano in anticipo previsto che, nella sostanza dell’operazione economica, il debitore perderà eventualmente la proprietà del suo bene per un prezzo giusto, determinato al tempo dell’inadempimento, perché il surplus gli sarà senz’altro restituito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    27 marzo 2020

    Non vi e’ decadenza dalla rivalutazione se in...

    Cassazione, sentenza n. 2321 del 31 gennaio 2020, Sez. Unite Civili. La Cassazione  a  Sezioni  Unite  interviene  sul  tema  delle  plusvalenze  di  cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b). Per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del bene in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non fa decadere il contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva. Si dirime un contrasto interpretativo sugli eventuali effetti preclusivi del meccanismo in oggetto derivanti dalla mancata indicazione del valore periziato quale base imponibile delle imposte sui trasferimenti. Innanzitutto si chiarisce che la possibilità conferita al contribuente di usufruire del meccanismo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1, secondo il quale può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, è unicamente condizionato al versamento nei termini di legge di un’imposta sostitutiva sul valore stimato in perizia. In base alla disposizione di cui all’ art. 7 menzionato, il contribuente sceglie di addivenire al pagamento del tributo sostitutivo. In definitiva, secondo la Cassazione l’indicazione in atto di un valore inferiore a quello di perizia non comporta la decadenza dalla rivalutazione già operata. L’amministrazione finanziaria, in questi casi, può regolarmente esercitare il potere di rettifica: «deve, infatti, ammettersi senz’altro che l’Amministrazione possa richiedere alle parti contraenti  –  Cass.n. 9146/2014, Cass. n. 13139/2018 – il pagamento delle imposte di trasferimento rettificando il prezzo di vendita inferiore indicato nell’atto di trasferimento e contestando il pagamento delle imposte d’atto sulla base del valore a suo tempo periziato – alla stregua della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6». Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    25 marzo 2020

    Società sportiva s.p.a. e oggetto sociale

    Cassazione, sentenza 16 dicembre 2019, n. 33040, sez. V civile. L’adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l’oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest’ultimo. Resta conseguentemente escluso che i compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio abbiano natura mutualistica, il cui tratto caratterizzante consiste nell’intento di realizzare non già il profitto, ma l’immediato vantaggio dei soci dell’ente che persegue il suddetto fine.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    23 marzo 2020

    La fusione rappresenta una vicenda...

    Cassazione, sentenza 10 dicembre 2019, n. 32142, sez. III civile. La fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; conseguentemente, l’attribuzione alla società incorporata della qualifica di responsabile dell’inquinamento giustifica la condanna della società incorporante alla rifusione delle spese di bonifica del sito inquinato. La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, disattendendo l’enunciato principio, aveva erroneamente ritenuto che, a seguito di una fusione avvenuta nel 1970, la società incorporata si fosse estinta e che quella incorporante fosse un nuovo soggetto giuridico, rispetto al quale non potevano configurarsi obblighi di ripristino ambientale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 marzo 2020

    Natura giuridica del fondo patrimoniale e...

    Cassazione, ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2077, sez. VI – 1 civileLa costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    14 marzo 2020

    Intervento e voto in assemblea in teleconferenza

    LA PREVISIONE NORMATIVA. Per l’intervento ed il voto in un’assemblea societaria il riferimento normativo del codice civile è l’art. 2370 in tema di società per azioni. In particolare il quarto comma di suddetto articolo prevede che lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. In tal modo il legislatore riconosce che chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea anche se si trova fisicamente in altro luogo. In dottrina si ammette che tale disposizione si applichi anche alle società a responsabilità limitata, pur in assenza di uno specifico riferimento. LE MASSIME DELLE COMMISSIONI DEI CONSIGLI NOTARILI. La dottrina e le Massime delle Commissioni societarie dei Consigli Notarili precisano che l’intervento con mezzi di telecomunicazione deve però essere attuato in maniera da consentire di effettuare tutte le attività previste dall’art. 2375 c.c. ed in particolare: a) accertamento dell’identità dei partecipanti; b) accertamento del capitale rappresentato da ciascuno di essi; c) accertamento delle modalità e dei risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;  d) la possibilità dei soci di partecipare alla discussione in tempo reale e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. LIMITAZIONE DEL COLLEGAMENTO IN TELECONFERENZA. Le Massime in questione però, pongono un limite al collegamento in teleconferenza costituito dal fatto che il Presidente dell’assemblea ed il Notaio (o altro soggetto verbalizzante) siano presenti fisicamente nel medesimo luogo di convocazione dell’assemblea. L’ORIENTAMENTO ESTENSIVO. A seguito della recente emergenza Coronavirus, per favorire il c.d. di stanziamento sociale, la Commissione societaria del Consiglio Notarile di Milano ha elaborato la massima n. 187 dell’11 marzo 2020. In base all’orientamento espresso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente dell’assemblea che non deve essere necessariamente nello stesso luogo del Notaio. Nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il Notaio (o altro soggetto verbalizzante) insieme alla persona incaricata dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono personalmente. Tale incarico può essere affidato anche al Notaio (o ad altro soggetto verbalizzante).  I POSSIBILI SCENARI. A seguito di questo orientamento, in caso di collegamento in teleconferenza di tutti i partecipanti, compreso il Presidente dell’assemblea, gli scenari possibili sono: a) VERBALE NON CONTESTUALE CON PARTE: il verbale sarà redatto successivamente allo svolgimento dell’assemblea per consentire la sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente dell’assemblea e del Notaio;  b) VERBALE NON CONTESTUALE SENZA PARTE: il verbale sarà redatto successivamente allo svolgimento dell’assemblea con sottoscrizione del solo Notaio in quanto verbale senza parti;  c) VERBALE CONTESTUALE: il verbale, redatto in forma pubblica, sarà contestuale all’assemblea e sottoscritto solo dal Notaio in quanto verbale senza parte. Le clausole statutarie che prevedano la presenza del Presidente dell’assemblea e del Notaio nello stesso luogo di convocazione sono funzionali alla redazione di un verbale contestuale con costituzione in atto del Presidente e sottoscrizione sua e del notaio ma non escludono il ricorso alle tre ipotesi suddette. AVV. ANDREA PENTANGELO Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    06 marzo 2020

    Crisi di impresa: proroga per gli obblighi di...

    L’emergenza Coronavirus ha determinato la proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione della crisi di impresa a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati. Con il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, dunque, slittano gli adeguamenti statutari segnalati da SuperPartes negli articoli di fine dicembre ed inizio gennaio.                             In base all’art. 11 di tale decreto il rinvio sembra riguardare entrambe le tipologie di segnalazione previste dal c.d. Codice della crisi di impresa:           - sia quelle di allerta interna: segnalazioni che devono essere fatte all’organo amministrativo;           - sia quelle di allerta esterna: segnalazioni all’Organismo di composizione della crisi. Il decreto legge in esame amplia la proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione estendendo tale rinvio a tutte le PMI (piccole e medie imprese) come individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, e cioè le imprese che hanno: a) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; b) meno di 250 dipendenti. Con questo rinvio le piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura del sistema economico italiano avranno più tempo per dotarsi degli strumenti necessari a rilevare i sintomi della crisi e per intraprendere le azioni necessarie per risolverla. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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