LA PREVISIONE NORMATIVA.
Per l’intervento ed il voto in un’assemblea societaria il riferimento normativo del codice civile è l’art. 2370 in tema di società per azioni.
In particolare il quarto comma di suddetto articolo prevede che lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
In tal modo il legislatore riconosce che chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea anche se si trova fisicamente in altro luogo.
In dottrina si ammette che tale disposizione si applichi anche alle società a responsabilità limitata, pur in assenza di uno specifico riferimento.
LE MASSIME DELLE COMMISSIONI DEI CONSIGLI NOTARILI.
La dottrina e le Massime delle Commissioni societarie dei Consigli Notarili precisano che l’intervento con mezzi di telecomunicazione deve però essere attuato in maniera da consentire di effettuare tutte le attività previste dall’art. 2375 c.c. ed in particolare:
a) accertamento dell’identità dei partecipanti;
b) accertamento del capitale rappresentato da ciascuno di essi;
c) accertamento delle modalità e dei risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;
d) la possibilità dei soci di partecipare alla discussione in tempo reale e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
LIMITAZIONE DEL COLLEGAMENTO IN TELECONFERENZA.
Le Massime in questione però, pongono un limite al collegamento in teleconferenza costituito dal fatto che il Presidente dell’assemblea ed il Notaio (o altro soggetto verbalizzante) siano presenti fisicamente nel medesimo luogo di convocazione dell’assemblea.
L’ORIENTAMENTO ESTENSIVO.
A seguito della recente emergenza Coronavirus, per favorire il c.d. di stanziamento sociale, la Commissione societaria del Consiglio Notarile di Milano ha elaborato la massima n. 187 dell’11 marzo 2020.
In base all’orientamento espresso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente dell’assemblea che non deve essere necessariamente nello stesso luogo del Notaio.
Nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il Notaio (o altro soggetto verbalizzante) insieme alla persona incaricata dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono personalmente.
Tale incarico può essere affidato anche al Notaio (o ad altro soggetto verbalizzante).
I POSSIBILI SCENARI.
A seguito di questo orientamento, in caso di collegamento in teleconferenza di tutti i partecipanti, compreso il Presidente dell’assemblea, gli scenari possibili sono:
a) VERBALE NON CONTESTUALE CON PARTE: il verbale sarà redatto successivamente allo svolgimento dell’assemblea per consentire la sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente dell’assemblea e del Notaio;
b) VERBALE NON CONTESTUALE SENZA PARTE: il verbale sarà redatto successivamente allo svolgimento dell’assemblea con sottoscrizione del solo Notaio in quanto verbale senza parti;
c) VERBALE CONTESTUALE: il verbale, redatto in forma pubblica, sarà contestuale all’assemblea e sottoscritto solo dal Notaio in quanto verbale senza parte.
Le clausole statutarie che prevedano la presenza del Presidente dell’assemblea e del Notaio nello stesso luogo di convocazione sono funzionali alla redazione di un verbale contestuale con costituzione in atto del Presidente e sottoscrizione sua e del notaio ma non escludono il ricorso alle tre ipotesi suddette.
AVV. ANDREA PENTANGELO
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