Cassazione, sentenza 10 dicembre 2019, n. 32142, sez. III civile.

La fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; conseguentemente, l’attribuzione alla società incorporata della qualifica di responsabile dell’inquinamento giustifica la condanna della società incorporante alla rifusione delle spese di bonifica del sito inquinato. La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, disattendendo l’enunciato principio, aveva erroneamente ritenuto che, a seguito di una fusione avvenuta nel 1970, la società incorporata si fosse estinta e che quella incorporante fosse un nuovo soggetto giuridico, rispetto al quale non potevano configurarsi obblighi di ripristino ambientale.

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