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    14 marzo 2024

    Le novità fiscali in materia di imposte sui...

    Giovedì 4 Aprile dalle 9 alle 13 si terrà il convegno online “Le novità fiscali in materia di imposte sui redditi: analisi e soluzioni per il notariato”. Relatori: il nostro socio onorario Nicola FORTE, dottore commercialista e revisore dei conti a Roma e Francesco RAPONI, notaio in Frosinone. Il convegno si prefigge di approfondire le novità fiscali previste dalla legge di bilancio per il 2024. L’impostazione e l’analisi sono condotte in ottica notarile con lo scopo di offrire soluzioni di pronta applicazione . Verranno pertanto analizzate le fattispecie impositive previste dalla nuova lett b.bis. ( plusvalenze da superbonus) dell’art 67 Tuir  e in seguito le novità di cui alla lett h) dell’art 67 Tuir. Il tema verrà completato con l’analisi e la soluzione di casi pratici. La quota di partecipazione al convegno e’ di 80 euro + IVA. Il versamento della quota dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro il 3 aprile 2024 sul c/c intestato ad Associazione Super Partes, IBAN IT 14V05 03462 42000 00000 20278, con causale “nome e cognome, quota partecipazione convegno 04/04/2024”. Per iscriversi è sufficiente inviare un’email a segreteria@superpartes.it allegando la copia dell’avvenuto pagamento e i dati per la fatturazione comprensivi di codice destinatario e/o PEC, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Foto di Mediamodifier da Pixabay

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    19 gennaio 2024

    Reddito da plusvalenza

    Cassazione, ordinanza 29 novembre 2023, n. 33314, sez. V.  Nell’accertamento delle imposte sui redditi, il D. Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo) (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Joe da Pixabay © Riproduzione riservata

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    27 marzo 2020

    Non vi e’ decadenza dalla rivalutazione se in...

    Cassazione, sentenza n. 2321 del 31 gennaio 2020, Sez. Unite Civili. La Cassazione  a  Sezioni  Unite  interviene  sul  tema  delle  plusvalenze  di  cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b). Per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del bene in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non fa decadere il contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva. Si dirime un contrasto interpretativo sugli eventuali effetti preclusivi del meccanismo in oggetto derivanti dalla mancata indicazione del valore periziato quale base imponibile delle imposte sui trasferimenti. Innanzitutto si chiarisce che la possibilità conferita al contribuente di usufruire del meccanismo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1, secondo il quale può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, è unicamente condizionato al versamento nei termini di legge di un’imposta sostitutiva sul valore stimato in perizia. In base alla disposizione di cui all’ art. 7 menzionato, il contribuente sceglie di addivenire al pagamento del tributo sostitutivo. In definitiva, secondo la Cassazione l’indicazione in atto di un valore inferiore a quello di perizia non comporta la decadenza dalla rivalutazione già operata. L’amministrazione finanziaria, in questi casi, può regolarmente esercitare il potere di rettifica: «deve, infatti, ammettersi senz’altro che l’Amministrazione possa richiedere alle parti contraenti  –  Cass.n. 9146/2014, Cass. n. 13139/2018 – il pagamento delle imposte di trasferimento rettificando il prezzo di vendita inferiore indicato nell’atto di trasferimento e contestando il pagamento delle imposte d’atto sulla base del valore a suo tempo periziato – alla stregua della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6». Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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