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    26 marzo 2018

    Il caso Facebook fa sorridere

    Il caso Facebook fa sorridere. Sembra la favola: i vestiti nuovi dell’imperatore dove arriva il bambino a dire: il re è nudo.  Sono moltissimi anni che miliardi di persone regalano dati personali e contenuti a volte anche di grande valore alle piattaforme digitali.  Qualcuno poteva davvero pensare che la giostra fosse gratis? Per cortesia non stupiamoci ora, semmai cerchiamo di creare consapevolezza nelle persone del valore dei nostri dati e della nostra privacy, spesso sacrificata sull’altare di un like. Sul tema della possibilità di influenzare il voto (ma qualsiasi altra decisione di acquisto) dei social anche qui eviterei le urla virginali.  Ogni media ha storicamente influenzato le decisioni, prima era la stampa (quarto potere) poi la televisione (quinto potere) ora il web. Il vero tema è che gli altri due erano media selettivi per qualità delle notizie e degli autori, i social no non selezionano, anzi rectius, selezionano il peggio. In realtà la decadenza verso il peggio era avvenuta anche negli altri due media ma almeno sempre con il filtro di autori professionali, nel web invece todos caballeros. Il problema è che sta cambiando la società noi eravamo costretti a cercare le fonti e costruirci uno spirito critico, i nativi web sono inseguiti, perseguitati dalle fonti e se vogliono costruirsi uno spirito critico devono fare una fatica multipla della nostra, pochi sono disposti a farla, sugli altri l’effetto delle web news può essere molto più incisivo dei media tradizionali su di noi.  C’è un rimedio a tutto questo ? Credo di sì, la consapevolezza del valore della privacy e dei nostri contenuti sta lentamente iniziando a diffondersi, arriveranno regole a tutela della privacy, si inizierà a considerare i giganti del web per quello che effettivamente sono: delle media company con gli stessi (e forse maggiori) doveri dei media tradizionali. Forse ancora più della legge potrà la tecnologia, si va verso la disintermediazione mentre i big digitali sono l’esatto opposto.  La Blockchain potrebbe ridisegnare il web in tanti settori forse anche in questo. Forse un domani saremo noi ad avere il controllo dei nostri dati. Forse un domani i contenuti di valore pubblicati nel web non saranno premiati con un narcisistico like ma con una valuta digitale in base al feedback ricevuto dagli altri utenti sulla sua utilità. Forse ritorneremo ad una selezione qualitativa dei contenuti quando avranno un valore economico in cryptovalute.  Forse riprenderemo a coltivare spiriti critici: quindi liberi. Paolo Broccoli, notaio in Colognola ai Colli (VR) Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    19 marzo 2018

    Esempi di buona tecnica legislativa e...

    Il legislatore, e in special modo quello fiscale, è stato spesso oggetto di numerose critiche da parte degli addetti ai lavori. Molti interventi in materia sono stati effettuati solo per esigenze di “cassa” e non in quanto parte integrante di una riforma dell’intero sistema. In molti casi, nonostante la previsione del c.d. statuto del contribuente, che ha evidenziato con forza la necessità di approvare disposizioni ben scritte e quindi comprensibili, l’interprete ha dovuto effettuare sforzi titanici per comprendere il significato delle nuove norme approvate. La situazione descritta rappresenta la generalità dei casi, ma non mancano esempi di buona tecnica legislativa. Si consideri ad esempio la disciplina della società sportive dilettantistiche. Il legislatore fiscale ha previsto un “regime favorevole” riguardante esclusivamente i sodalizi sportivi. Si pone dunque il problema di comprendere in quali casi l’attività svolta possa essere considerata effettivamente sportiva e quindi meritevole di fruire delle agevolazioni fiscali. Il legislatore ha ben compreso che gli “addetti” ai controlli fiscali, quali Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate non sarebbero in possesso di alcuna competenza tecnica specifica per verificare se un’attività possa o meno considerarsi effettivamente sportiva. Conseguentemente ha “investito” il CONI di tale compito gravoso attraverso una evidente distinzione di competenze. Le società sportive, per essere considerate tali, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi con l’iscrizione in un apposito registro telematico gestito dal CONI. Il Comitato Olimpico Nazionale potrà stabilire quali società abbiano o meno i requisiti per ottenere l’iscrizione nell’elenco e quindi il predetto riconoscimento. La disposizione di riferimento è costituita dall’art. 7 del D.L. n. 136/2004 il quale prevede che “il CONI è unico certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. Inoltre il CONI è “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni”.   La manifestazione delle competenze tecniche del CONI si è avuto a seguito della delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016, ratificata in data 14 febbraio 2017.  La delibera è finalizzata a tracciare una linea di demarcazione chiara e precisa fra le attività effettivamente sportive e quelle che con lo sport non hanno nulla a che fare e che utilizzano lo status giuridico delle ASD/SSD per fruire delle agevolazioni fiscale, tributarie e lavorative. Ad esempio un’associazione che si qualifica come sportiva e che ha per oggetto l’attività dello yoga non potrà iscriversi nel predetto registro, né fruire delle relative agevolazioni fiscali. La delibera del CONI esclude dall’elenco delle attività sportive quelle che non possono considerarsi tali. La Guardia di Finanza e neppure l’Agenzia delle entrate hanno la competenza tecnica per comprendere se la disciplina praticata sia effettivamente sportiva. La materia è di esclusiva competenza del CONI. Analogamente i verificatori fiscali non potranno contestare il carattere non sportivo dell’attività esercitata obiettando che il numero dei tesserati partecipanti agli eventi agonistici della società oggetto di verifica fiscale sia esiguo. Questa tipologia di contestazioni può essere effettuata esclusivamente dal CONI. I verificatori potranno effettuare esclusivamente un controllo di legalità riguardante i contenuti degli statuti rispetto alle previsioni della legge ed in particolare dell’articolo 90 della legge n. 289/2002 e dell’art. 148 del TUIR qualora la società sportiva dichiari di avvalersene. Nicola Forte, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Roma Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    13 marzo 2018

    Le dieci cose da sapere prima di fare lavori...

    13/03/18Ecco 10 utili consigli per chi vuole eseguire lavori edili in casa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    12 marzo 2018

    In attesa di una riforma fiscale vera anche la...

    Le società sportive dilettantistiche lucrative  La pressione fiscale nel nostro Paese è particolarmente elevata. E’ normale, quindi, che l’attenzione degli operatori e dei cittadini sia rivolta verso l’eccessivo “peso” delle imposte. Il problema ha dato luogo a numerose statistiche. E’ stato calcolato che per più di sei mesi l’anno imprenditori e professionisti non siano in grado di “guadagnare” alcuna somma in quanto tutte le entrate sono destinate ad affluire nelle casse dello Stato. E’ dunque destinato ad alimentarsi il dibattito se la pressione fiscale eccessiva sia dovuta all’evasione fiscale, ovvero alla spesa pubblica improduttiva. Le preoccupazioni verso questo problema rischiano, a mio avviso, di distogliere l’attenzione da altri aspetti meritevoli di essere esaminati e destinati anch’essi a “pesare” sulla mancanza di una vera ripresa economica del Paese. L’ultima riforma fiscale degna di questo nome risale oramai agli anni 1973/1974, con la previsione di un sistema di tassazione progressivo con l’introduzione dell’IRPEF a carico delle persone fisiche e dell’IRPEG gravante sulle società di capitali. Oggi, il sistema fiscale è completamente superato e non è più al passo con i tempi. E’ vecchio, obsoleto e complicato. Le complicazioni eccessive, che si traducono in circa 200 pagine di istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, sono la testimonianza diretta dei costi indiretti in grado di “strozzare” la normale operatività di imprese e professionisti. La riduzione delle imposte che sono un “peso” eccessivo a carico delle imprese rappresenta un tassello fondamentale per liberare le risorse da destinare agli investimenti. Tuttavia la stessa importanza dovrebbe essere attribuita alla necessità di ridurre la burocrazia ed i costi che ne conseguono, alla semplificazione del sistema fiscale con la realizzazione di una vera riforma in grado di realizzare tali obiettivi. Le imprese possono tornare ad acquisire la competitività necessaria anche a condizione di operare all’interno di un Paese ove le regole di diritto siano certe con la conseguente diminuzione dei costi dovuti al contenzioso. Si consideri ad esempio l’ultima legge di Bilancio che ha previsto la possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche con la costituzione di società lucrative. Le nuove disposizioni sono state ampiamente criticate. La principale obiezione che è stata mossa ha riguardato la mancanza pressoché totale nel settore dello sport dilettantistico di società in grado di produrre un risultato positivo dalla gestione, quindi un reddito da distribuire. A fronte della nuova previsione le società perderebbero la maggior parte delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico. Le osservazioni sono fondate, ma non si considera che la “nuova” forma societaria lucrativa farà venire meno la principale ragione di contrasto con il Fisco circa l’avvenuta distribuzione di utili. In buona sostanza, se la nuova “forma” societaria potrà distribuire il reddito dell’anno, in quanto previsto dalla legge, l’Agenzia delle entrate non avrà più alcun motivo di contestare alcune operazioni che potrebbero “occultare” sotto altra forma, distribuzioni indirette di utili. Si consideri il caso in cui uno dei soci conceda in locazione alla società un capannone industriale per l’esercizio dell’attività sportiva. In molti caso il Fisco aveva interesse a dimostrare che il canone di locazione risultava “gonfiato” in quanto, sotto la veste formale del contratto si nascondeva la distribuzione di utili.  Ora, in conseguenza della nuova possibilità offerta dalla legge di Bilancio 2018, se l’attività sportiva dilettantistica viene esercitata nella forma della società sportiva lucrativa, operazioni come quella descritta non potranno essere più contestate sotto il profilo della distribuzione degli utili che può essere effettuata liberamente. La novità determina l’inapplicabilità di numerose agevolazioni fiscali riguardanti lo sport dilettantistico, ma la perdita dei benefici fiscali risulta ampiamente compensata dalla diminuzione delle ragioni di contrasto con il Fisco.  Anche in questo modo, cioè con la conseguente riduzione del contenzioso tributario, è possibile contribuire al miglioramento di un sistema fiscale che deve essere completamente riformato. Nicola Forte, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Roma Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 marzo 2018

    Come fare testamento

    Il testamento è uno strumento assai utile per il passaggio generazionale del proprio patrimonio, consentendo al soggetto di poter decidere (seppur nei limiti previsti dalla legge ed in particolare della quota di legittima) sulla disposizione dei propri beni per quando avrà cessato di vivere. Presenta l’indiscutibile vantaggio di poter essere revocato e pertanto, anche se si dovesse cambiare idea, si potrà sempre facilmente tornare indietro. Vediamo insieme quali sono le diverse tipologie.  Il codice civile menziona quattro tipologie diverse di testamento, da quello più semplice in assoluto, quello olografo, fino ai testamenti speciali ammessi solamente in circostanze particolari, come calamità, guerre etc. Testamento olografo. Disciplinato dall’art. 602 c.c., il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, senza l’aiuto di nessuno. Non è ammesso dalla giurisprudenza nemmeno l’ausilio, noto come “mano guidata”, in caso di difficoltà nella scrittura. Deve essere datato e sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni. La sottoscrizione si ritiene valida anche se priva di nome e cognome, se designa comunque con certezza la persona del testatore (es. Tuo zio Tizio). La data deve contenere indicazione del giorno, mese e anno (o essere comunque certa, ad esempio Natale 1980). Il testamento olografo è sicuramente il più facile da redigere, tuttavia porta con sé alcuni svantaggi difficilmente evitabili, dovuti al fatto che si presta facilmente ad essere distrutto o contestato. Questi problemi vengono meno con il testamento pubblico. Testamento pubblico. Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è quello ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio la sua volontà, il quale provvede a redigerla e a darne lettura alla presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto. L’indubbio vantaggio di questo tipo di testamento consiste nel fatto che, essendo redatto da un professionista esperto in questioni tecnico-giuridiche, le ultime volontà saranno formulate nel modo giuridicamente più opportuno, in modo da evitare (o quanto meno limitare) i problemi e le liti familiari una volta che la successione si sarà aperta. Testamento segreto. Il testamento segreto (art. 604 c.c.) non trova moltissima diffusione nella prassi, anche se in realtà unisce i vantaggi del testamento olografo (segretezza) con i vantaggi del testamento pubblico (certezza della data e sicura conservazione), motivo per cui è chiamato anche testamento misto. Sostanzialmente il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Viene scritto, quindi, l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità. Testamenti speciali. I testamenti speciali sono previsti dagli artt. 609 e ss del Codice civile. Sono ammessi solamente in ipotesi particolari, ovvero in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.); durante un viaggio in nave o aeromobile (artt. 611 e 616 c.c.); in tempo di guerra o mobilitazione da parte di militari o persone a seguito di forze armate (art. 617 c.c.). In queste ipotesi, date le particolari circostanze, sono autorizzati a raccogliere le ultime volontà anche altri soggetti, quali il comandante, il ministro di culto, il cappellano militare, etc. Sono ipotesi del tutto eccezionali, in cui prevale l’interesse a far sì che il testatore possa anche in quel momento disporre dei propri beni per quando avrà cessato di vivere. Proprio per le loro caratteriste particolari, tuttavia, terminata la situazione eccezionale, essi perdono efficacia decorsi tre mesi.   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    02 marzo 2018

    Le 10 cose da sapere dopo l'acquisto

    2/03/2018Tutti gli adempimenti per chi ha comprato casa 1. Imposta Municipale Unica (Imu) L’Imu, che ha sostituito l’Ici, si paga in due rate, entro il 16 giugno e il 16 dicembre, con il modello F24 (in banca o in posta), sul valore catastale dell’immobile. Chi compra la casa non deve presentare alcuna comunicazione, ma è meglio informarsi presso il Comune sull’importo da pagare, perché le aliquote sono fissate a livello locale. Il mese in cui si stipula l’atto di compravendita è a carico di chi ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni. Sono previste agevolazioni per l’abitazione principale (con residenza anagrafica). 2. Imposta sui redditi (IRPEF) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) non è più dovuta sugli immobili usati direttamente, perché sostituita dall’Imu. Gli immobili concessi in locazione sono invece soggetti a Irpef, ma per le abitazioni si può scegliere di pagare la cosiddetta “cedolare secca” sul canone (art. 3 D.lgs. 23/2011). 3. Tassa sui Rifiuti  L’acquirente dell’immobile deve recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune per comunicare i dati necessari al calcolo della tassa sui rifiuti, entro il 20 gennaio successivo all’acquisto. Bisogna fornire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la data a partire dalla quale l’immobile è utilizzato, il numero delle persone che abiteranno nella casa e i metri quadrati calpestabili dell’immobile (al netto dei muri interni ed esterni), escluse le terrazze ma comprese cantine e autorimesse. Per gli usi diversi dall’abitazione bisogna considerare l’intera metratura calpestabile, comprese le cantine e simili. Bisogna anche comunicare al Comune competente la cessazione relativa all’abitazione precedente, perché la cancellazione non è automatica. 4. Trasferimento della residenza Se andate ad abitare nella nuova casa, ricordate di comunicare il trasferimento di residenza all’anagrafe del Comune in cui si trova, portando con voi un documento d’identità, il codice fiscale, la patente di guida e la carta di circolazione (libretto) dei veicoli a voi intestati. Il Comune della nuova residenza comunicherà il trasferimento al Comune in cui avevate precedentemente la residenza. Se per l’acquisto avete richiesto le agevolazioni sulla prima casa, e non avete già la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, non dimenticate di trasferirla entro 18 mesi dal rogito. Conviene comunque trasferirla al più presto per beneficiare delle agevolazioni sull’abitazione principale ai fini dell’Imu. Patente e libretti. Riceverete per posta le etichette adesive con il nuovo indirizzo da applicare su patente e carte di circolazione. Carta d’identità. La carta d’identità resta invariata sino alla sua scadenza. ASL. Se il trasferimento di residenza avviene nel territorio della stessa ASL e non si intende cambiare il medico di famiglia, non occorre alcuna comunicazione. Altrimenti bisogna recarsi alla nuova ASL di appartenenza e scegliere un nuovo medico di famiglia. Posta. Potete attivare il servizio “Seguimi” per farvi inoltrare al nuovo indirizzo la posta che arriva al vecchio. Basta andare in un ufficio postale o sul sito internet www.poste.it. Banche e assicurazioni. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato alla banca e alla compagnia di assicurazione con una raccomandata o direttamente in filiale o agenzia. Partita iva. Chi ha la partita iva deve comunicare il cambio di residenza all’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla comunicazione al Comune, con l’apposito modello. Registro imprese. Chi è iscritto al Registro delle Imprese, anche come socio o amministratore di società, deve comunicare la nuova residenza alla Camera di Commercio. Lavoratori subordinati. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato tempestivamente al datore di lavoro per le pratiche relative a contributi, Inps, Inail, etc. INPS Il trasferimento di residenza deve essere comunicato all’Inps (o altra cassa di previdenza). Canone RAI. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato entro 20 giorni, indicando il numero dell’abbonamento, scrivendo all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella Postale 22 – 10121 Torino, telefonando al 199.123.000 o dal sito internet www.abbonamento.rai.it 5. Credito d’imposta per riacquisto di prima casa Chi aveva comprato la prima casa, l’ha venduta, e ne riacquista un’altra entro un anno, ha diritto a un credito d’imposta. Se l’atto di acquisto è soggetto a Iva, il credito d’imposta non può essere utilizzato subito, ma dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi che si presenta l’anno successivo. Non dimenticatelo. 6. Detrazione degli interessi passivi del mutuo Chi ha contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, propria o di suoi familiari, può detrarre dalle imposte sui redditi relative all’anno durante il quale ha pagato le rate del mutuo il 19% degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza del mutuo, sino a un importo di 4.000 euro. Il risparmio che si può ottenere può arrivare a 760 euro per ogni anno di durata del mutuo. La detrazione degli interessi passivi del mutuo è ammessa anche quando non sono state chieste le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, e deve essere ripartita tra tutti gli intestatari del mutuo, quindi ciascuno di essi può detrarre dalle imposte solo la propria quota di interessi. Se però il mutuo è intestato a entrambi i coniugi e uno di essi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per intero. Tra gli oneri accessori, detraibili nell’anno in cui sono pagati, rientrano l’imposta sostitutiva, le spese di istruttoria e di perizia e le spese notarili per il mutuo, ma non l’assicurazione. La detrazione fiscale degli interessi è ammessa anche quando: - l’immobile è acquistato dal mutuatario; - l’immobile è destinato ad abitazione principale del mutuatario o di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) entro un anno dall’acquisto (il coniuge separato rientra tra i familiari fino al divorzio; dopo, la detrazione viene riconosciuta al mutuatario che ha trasferito la propria dimora abituale se l’immobile continua ad essere l’abitazione principale dei figli; la destinazione del mutuo all’acquisto dell’abitazione principale può risultare dall’atto di mutuo, dall’atto di acquisto dell’immobile, da un’attestazione della banca oppure da dichiarazione sostitutiva); - l’acquisto dell’immobile avviene nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (se viene acquistata un’unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, risultante da titolo abilitativo, la detrazione spetta da quando l’appartamento è adibito a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto; se l’abitazione, al momento dell’acquisto è affittata a terzi, la detrazione spetta a condizione che l’acquirente notifichi all’affittuario lo sfratto per finita locazione entro tre mesi dall’acquisto, e adibisca l’immobile a propria abitazione principale entro un anno dal rilascio).  7. Detrazione della provvigione pagata all’agenzia immobiliare Chi ha acquistato la propria abitazione principale può detrarre dalla dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo il 19% della provvigione pagata all’agenzia immobiliare per l’intermediazione, sino all’importo di 1.000 euro (per un risparmio che può arrivare quindi a 190 euro). Non è necessario che siano state richieste le agevolazioni per la prima casa. Mille euro è l’importo massimo della provvigione per ciascun acquisto, e se la casa è acquistata da più persone (per esempio marito e moglie) la provvigione deve essere ripartita tra i comproprietari in base alle quote di comproprietà.  8. Detrazione fiscale per le ristrutturazioni Se avete acquistato una casa interamente ristrutturata o un’autorimessa pertinenziale di nuova costruzione, verificate la possibilità di chiedere la detrazione fiscale del 50>#/b### delle spese sostenute. Ricordiamo anche che, dal primo gennaio 2012, la detrazione eventualmente spettante al venditore si trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario. 9. Utenze Energia elettrica. La fornitura di energia elettrica può essere richiesta telefonicamente (numero verde 800.900.800), via internet (www.enel.it) oppure presso uno sportello QuiEnel. Per un fabbricato di nuova costruzione occorrono dati anagrafici e codice fiscale del nuovo intestatario, il numero indicato nell’etichetta sul contatore, la potenza richiesta e l’indirizzo per le fatture. Chi subentra in un’utenza già esistente deve comunicare il nome del precedente intestatario, il numero cliente (si trova sulla fattura) e la lettura del contatore, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale del nuovo utente, sia nel caso in cui tale contratto sia ancora attivo (voltura), sia nel caso in cui il contratto sia stato cessato dal vecchio intestatario (subentro). Gas e Acqua. Per gas e acqua occorre rivolgersi allo sportello dell’azienda competente. Bisogna portare con sé un documento d’identità, il codice fiscale e, per il gas, la dichiarazione di conformità dell’impianto. Per il subentro diretto il venditore deve presentare una bolletta e la lettura del contatore. Se non si va di persona occorre una delega scritta e una fotocopia del documento d’identità. Telefono. Per la richiesta di nuovi impianti o per il trasloco di una linea già esistente è sufficiente contattare l’operatore di telefonia fissa preferito.  10. Amministrazione del condominio L’acquisto di un appartamento in condominio deve essere comunicato all’amministratore, perché possa procedere al corretto addebito delle spese condominiali e calcolare l’eventuale conguaglio dovuto dal venditore per le rate non ancora scadute al momento del rogito. Vincenzo Cirota, notaio a Udine e socio fondatore di SuperPartes  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    01 marzo 2018

    Donazioni, uno strumento da utilizzare oggi

    L’Italia è oggi uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità, quasi una sorta di “paradiso fiscale”, anche se purtroppo si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi volesse garantirsi l’applicazione dell’attuale sistema di tassazione, dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria. La donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è quel contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. E’ un atto formale, nel senso che richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico. L’accettazione della donazione può essere fatta nello stesso atto o con atto pubblico posteriore, ma in questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Spesso l’uso di questo strumento giuridico è ostacolato dalla paura che il bene possa avere poi difficoltà a circolare liberamente nel caso in cui si decidesse di procedere al suo trasferimento a terzi. Vediamo, quindi, quali sono i possibili problemi circolatori dei beni di provenienza donativa e gli eventuali rimedi previsti dall’ordinamento. Il problema della circolazione del “bene di provenienza donativa” si pone perché la legge prevede a favore dei legittimari strumenti di tutela con efficacia anche reale. In particolare, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.). Quindi, in altre parole, l’acquisto a titolo di donazione non è del tutto sicuro prima che siano decorsi 20 anni. E ciò può essere un problema non da poco quando, per sopravvenute ragioni di convenienza economica o personale, si voglia procedere alla vendita del bene di provenienza donativa. In questo caso diventa fondamentale la consulenza del professionista che, in base alle circostanze del caso concreto, potrà consigliare al meglio il cliente sui possibili rimedi previsti dall’ordinamento per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente. Vediamone alcuni. Rinuncia all’azione di riduzione. Il legittimario può proporre azione di riduzione, entro il termine di 10 anni, per reintegrare la sua quota di legittima violata dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Può tuttavia anche rinunciare a tale diritto, ma solamente dopo la morte del soggetto che abbia, con il suo operato, leso il suo diritto. Mutuo dissenso. Anche il mutuo dissenso è un istituto che può avere una qualche utilità per il commercio di beni donativi, perché qualora la situazione cambi e si voglia alienare l’oggetto della precedente donazione, il mutuo dissenso, vanificando il precedente negozio, incide sulla commerciabilità del bene rendendolo più sicuro e più appetibile. Tuttavia questo rimedio può comportare delle problematiche fiscali e non è sempre attuabile, come ad esempio quando ci sono diritti dei terzi sul bene. Rinunzia alla restituzione. E’ possibile anche che un legittimario rinunci all’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa del donatario prima della morte del donante. E’ una figura, però, ancora discussa in dottrina, anche se inizia a diffondersi nella prassi, sicuramente è problematico il suo uso in caso di rinuncianti minori. Novazione di donazione. Con la novazione si sostituisce all’originaria causa della donazione (arricchimento del patrimonio del donatario per spirito di liberalità) la causa della vendita, costituita dallo scambio di cosa o diritto verso il corrispettivo di un prezzo. E’ un istituto molto utile perché per effetto della novazione dell’originario contratto di donazione il donatario conserva la titolarità del bene in virtù di un contratto che modifica il titolo originario. Tuttavia anche questo contratto, anche se inizia a diffondersi nella prassi, è ancora discusso in dottrina.   Notaio Paolo Broccoli, socio fondatore di Fbf Notai Associati e Associazione Super partes Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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