02 marzo 2018
Le 10 cose da sapere dopo l'acquisto
2/03/2018Tutti gli adempimenti per chi ha comprato casa
1. Imposta Municipale Unica (Imu)
L’Imu, che ha sostituito l’Ici, si paga in due rate, entro il 16 giugno e il 16 dicembre, con il modello F24 (in banca o in posta), sul valore catastale dell’immobile. Chi compra la casa non deve presentare alcuna comunicazione, ma è meglio informarsi presso il Comune sull’importo da pagare, perché le aliquote sono fissate a livello locale. Il mese in cui si stipula l’atto di compravendita è a carico di chi ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni. Sono previste agevolazioni per l’abitazione principale (con residenza anagrafica).
2. Imposta sui redditi (IRPEF)
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) non è più dovuta sugli immobili usati direttamente, perché sostituita dall’Imu. Gli immobili concessi in locazione sono invece soggetti a Irpef, ma per le abitazioni si può scegliere di pagare la cosiddetta “cedolare secca” sul canone (art. 3 D.lgs. 23/2011).
3. Tassa sui Rifiuti
L’acquirente dell’immobile deve recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune per comunicare i dati necessari al calcolo della tassa sui rifiuti, entro il 20 gennaio successivo all’acquisto. Bisogna fornire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la data a partire dalla quale l’immobile è utilizzato, il numero delle persone che abiteranno nella casa e i metri quadrati calpestabili dell’immobile (al netto dei muri interni ed esterni), escluse le terrazze ma comprese cantine e autorimesse. Per gli usi diversi dall’abitazione bisogna considerare l’intera metratura calpestabile, comprese le cantine e simili. Bisogna anche comunicare al Comune competente la cessazione relativa all’abitazione precedente, perché la cancellazione non è automatica.
4. Trasferimento della residenza
Se andate ad abitare nella nuova casa, ricordate di comunicare il trasferimento di residenza all’anagrafe del Comune in cui si trova, portando con voi un documento d’identità, il codice fiscale, la patente di guida e la carta di circolazione (libretto) dei veicoli a voi intestati. Il Comune della nuova residenza comunicherà il trasferimento al Comune in cui avevate precedentemente la residenza. Se per l’acquisto avete richiesto le agevolazioni sulla prima casa, e non avete già la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, non dimenticate di trasferirla entro 18 mesi dal rogito. Conviene comunque trasferirla al più presto per beneficiare delle agevolazioni sull’abitazione principale ai fini dell’Imu.
Patente e libretti. Riceverete per posta le etichette adesive con il nuovo indirizzo da applicare su patente e carte di circolazione.
Carta d’identità. La carta d’identità resta invariata sino alla sua scadenza.
ASL. Se il trasferimento di residenza avviene nel territorio della stessa ASL e non si intende cambiare il medico di famiglia, non occorre alcuna comunicazione. Altrimenti bisogna recarsi alla nuova ASL di appartenenza e scegliere un nuovo medico di famiglia.
Posta. Potete attivare il servizio “Seguimi” per farvi inoltrare al nuovo indirizzo la posta che arriva al vecchio. Basta andare in un ufficio postale o sul sito internet www.poste.it.
Banche e assicurazioni. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato alla banca e alla compagnia di assicurazione con una raccomandata o direttamente in filiale o agenzia.
Partita iva. Chi ha la partita iva deve comunicare il cambio di residenza all’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla comunicazione al Comune, con l’apposito modello.
Registro imprese. Chi è iscritto al Registro delle Imprese, anche come socio o amministratore di società, deve comunicare la nuova residenza alla Camera di Commercio.
Lavoratori subordinati. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato tempestivamente al datore di lavoro per le pratiche relative a contributi, Inps, Inail, etc.
INPS Il trasferimento di residenza deve essere comunicato all’Inps (o altra cassa di previdenza).
Canone RAI. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato entro 20 giorni, indicando il numero dell’abbonamento, scrivendo all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella Postale 22 – 10121 Torino, telefonando al 199.123.000 o dal sito internet www.abbonamento.rai.it
5. Credito d’imposta per riacquisto di prima casa
Chi aveva comprato la prima casa, l’ha venduta, e ne riacquista un’altra entro un anno, ha diritto a un credito d’imposta. Se l’atto di acquisto è soggetto a Iva, il credito d’imposta non può essere utilizzato subito, ma dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi che si presenta l’anno successivo. Non dimenticatelo.
6. Detrazione degli interessi passivi del mutuo
Chi ha contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, propria o di suoi familiari, può detrarre dalle imposte sui redditi relative all’anno durante il quale ha pagato le rate del mutuo il 19% degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza del mutuo, sino a un importo di 4.000 euro. Il risparmio che si può ottenere può arrivare a 760 euro per ogni anno di durata del mutuo.
La detrazione degli interessi passivi del mutuo è ammessa anche quando non sono state chieste le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, e deve essere ripartita tra tutti gli intestatari del mutuo, quindi ciascuno di essi può detrarre dalle imposte solo la propria quota di interessi. Se però il mutuo è intestato a entrambi i coniugi e uno di essi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per intero.
Tra gli oneri accessori, detraibili nell’anno in cui sono pagati, rientrano l’imposta sostitutiva, le spese di istruttoria e di perizia e le spese notarili per il mutuo, ma non l’assicurazione. La detrazione fiscale degli interessi è ammessa anche quando:
- l’immobile è acquistato dal mutuatario;
- l’immobile è destinato ad abitazione principale del mutuatario o di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) entro un anno dall’acquisto (il coniuge separato rientra tra i familiari fino al divorzio; dopo, la detrazione viene riconosciuta al mutuatario che ha trasferito la propria dimora abituale se l’immobile continua ad essere l’abitazione principale dei figli; la destinazione del mutuo all’acquisto dell’abitazione principale può risultare dall’atto di mutuo, dall’atto di acquisto dell’immobile, da un’attestazione della banca oppure da dichiarazione sostitutiva);
- l’acquisto dell’immobile avviene nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (se viene acquistata un’unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, risultante da titolo abilitativo, la detrazione spetta da quando l’appartamento è adibito a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto; se l’abitazione, al momento dell’acquisto è affittata a terzi, la detrazione spetta a condizione che l’acquirente notifichi all’affittuario lo sfratto per finita locazione entro tre mesi dall’acquisto, e adibisca l’immobile a propria abitazione principale entro un anno dal rilascio).
7. Detrazione della provvigione pagata all’agenzia immobiliare
Chi ha acquistato la propria abitazione principale può detrarre dalla dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo il 19% della provvigione pagata all’agenzia immobiliare per l’intermediazione, sino all’importo di 1.000 euro (per un risparmio che può arrivare quindi a 190 euro). Non è necessario che siano state richieste le agevolazioni per la prima casa. Mille euro è l’importo massimo della provvigione per ciascun acquisto, e se la casa è acquistata da più persone (per esempio marito e moglie) la provvigione deve essere ripartita tra i comproprietari in base alle quote di comproprietà.
8. Detrazione fiscale per le ristrutturazioni
Se avete acquistato una casa interamente ristrutturata o un’autorimessa pertinenziale di nuova costruzione, verificate la possibilità di chiedere la detrazione fiscale del 50>#/b### delle spese sostenute. Ricordiamo anche che, dal primo gennaio 2012, la detrazione eventualmente spettante al venditore si trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario.
9. Utenze
Energia elettrica.
La fornitura di energia elettrica può essere richiesta telefonicamente (numero verde 800.900.800), via internet (www.enel.it) oppure presso uno sportello QuiEnel. Per un fabbricato di nuova costruzione occorrono dati anagrafici e codice fiscale del nuovo intestatario, il numero indicato nell’etichetta sul contatore, la potenza richiesta e l’indirizzo per le fatture. Chi subentra in un’utenza già esistente deve comunicare il nome del precedente intestatario, il numero cliente (si trova sulla fattura) e la lettura del contatore, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale del nuovo utente, sia nel caso in cui tale contratto sia ancora attivo (voltura), sia nel caso in cui il contratto sia stato cessato dal vecchio intestatario (subentro).
Gas e Acqua. Per gas e acqua occorre rivolgersi allo sportello dell’azienda competente. Bisogna portare con sé un documento d’identità, il codice fiscale e, per il gas, la dichiarazione di conformità dell’impianto. Per il subentro diretto il venditore deve presentare una bolletta e la lettura del contatore. Se non si va di persona occorre una delega scritta e una fotocopia del documento d’identità.
Telefono. Per la richiesta di nuovi impianti o per il trasloco di una linea già esistente è sufficiente contattare l’operatore di telefonia fissa preferito.
10. Amministrazione del condominio
L’acquisto di un appartamento in condominio deve essere comunicato all’amministratore, perché possa procedere al corretto addebito delle spese condominiali e calcolare l’eventuale conguaglio dovuto dal venditore per le rate non ancora scadute al momento del rogito.
Vincenzo Cirota, notaio a Udine e socio fondatore di SuperPartes
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