Il testamento è uno strumento assai utile per il passaggio generazionale del proprio patrimonio, consentendo al soggetto di poter decidere (seppur nei limiti previsti dalla legge ed in particolare della quota di legittima) sulla disposizione dei propri beni per quando avrà cessato di vivere. Presenta l’indiscutibile vantaggio di poter essere revocato e pertanto, anche se si dovesse cambiare idea, si potrà sempre facilmente tornare indietro. Vediamo insieme quali sono le diverse tipologie. 

Il codice civile menziona quattro tipologie diverse di testamento, da quello più semplice in assoluto, quello olografo, fino ai testamenti speciali ammessi solamente in circostanze particolari, come calamità, guerre etc.

Testamento olografo. Disciplinato dall’art. 602 c.c., il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, senza l’aiuto di nessuno. Non è ammesso dalla giurisprudenza nemmeno l’ausilio, noto come “mano guidata”, in caso di difficoltà nella scrittura. Deve essere datato e sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni. La sottoscrizione si ritiene valida anche se priva di nome e cognome, se designa comunque con certezza la persona del testatore (es. Tuo zio Tizio). La data deve contenere indicazione del giorno, mese e anno (o essere comunque certa, ad esempio Natale 1980). Il testamento olografo è sicuramente il più facile da redigere, tuttavia porta con sé alcuni svantaggi difficilmente evitabili, dovuti al fatto che si presta facilmente ad essere distrutto o contestato. Questi problemi vengono meno con il testamento pubblico.

Testamento pubblico. Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è quello ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio la sua volontà, il quale provvede a redigerla e a darne lettura alla presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto. L’indubbio vantaggio di questo tipo di testamento consiste nel fatto che, essendo redatto da un professionista esperto in questioni tecnico-giuridiche, le ultime volontà saranno formulate nel modo giuridicamente più opportuno, in modo da evitare (o quanto meno limitare) i problemi e le liti familiari una volta che la successione si sarà aperta.

Testamento segreto. Il testamento segreto (art. 604 c.c.) non trova moltissima diffusione nella prassi, anche se in realtà unisce i vantaggi del testamento olografo (segretezza) con i vantaggi del testamento pubblico (certezza della data e sicura conservazione), motivo per cui è chiamato anche testamento misto. Sostanzialmente il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Viene scritto, quindi, l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

Testamenti speciali. I testamenti speciali sono previsti dagli artt. 609 e ss del Codice civile. Sono ammessi solamente in ipotesi particolari, ovvero in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.); durante un viaggio in nave o aeromobile (artt. 611 e 616 c.c.); in tempo di guerra o mobilitazione da parte di militari o persone a seguito di forze armate (art. 617 c.c.). In queste ipotesi, date le particolari circostanze, sono autorizzati a raccogliere le ultime volontà anche altri soggetti, quali il comandante, il ministro di culto, il cappellano militare, etc. Sono ipotesi del tutto eccezionali, in cui prevale l’interesse a far sì che il testatore possa anche in quel momento disporre dei propri beni per quando avrà cessato di vivere. Proprio per le loro caratteriste particolari, tuttavia, terminata la situazione eccezionale, essi perdono efficacia decorsi tre mesi.

 

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