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    15 settembre 2020

    Casa del portiere e vincolo di destinazione

    Cassazione, sentenza 18 giugno 2020, n. 11802. La casa del portiere perde il vincolo di destinazione se l’immobile posto nel condominio è trasferito in proprietà a terzi. Deve, infatti, farsi richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte che con la pronuncia n. 26987/2018, proprio in relazione al vincolo assunto dal proprietario esclusivo di un’unità immobiliare ubicata in un condominio di destinazione ad abitazione del portiere, ha ritenuto di escludere l’invocabilità della figura dell’obligatio propter rem stante il principio di tipicità che connota tale categoria giuridica e che non consente di estenderne le regole a figure non previste dal legislatore, come appunto il vincolo di destinazione de quo. Da tale premessa è stata tratta quindi la conclusione dell’inopponibilità del vincolo stesso nei confronti dei successivi acquirenti dell’immobile che si assume esserne gravato.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 aprile 2020

    Vincolo di destinazione e revocatoria ordinaria

    Cassazione, sentenza 15 novembre 2019, n. 29727, sez. Iii civile. L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust". Per approfondimenti chiedi ai professionisti superpartes Clicca qui per leggere gli altri articoli superpartes Autore immagine: pixabay.com © riproduzione riservata

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    20 luglio 2017

    Cessione di cubatura: imposta di registro al 3%

    Comm. Trib. Reg. per il Piemonte, sentenza n. 721/31 dell'8 giugno 2016 Il negozio di cessione di cubatura sconta l'imposta di registro al 3%. E' quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, che ha confermato la correttezza della liquidazione effettuata dal notaio rogante, ritenendo non condivisibile la diversa impostazione dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe voluto, invece, assoggettare il negozio alla ben più alta aliquota dell'8% prevista per i trasferimenti immobiliari. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda prende le mosse da un avviso di liquidazione, relativo all'imposta di registro, notificato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che aveva venduto il diritto di volumetria relativo ad un suo appezzamento di terreno. L'ufficio, nel controllare la regolarità  dell'autoliquidazione, rilevava un errore effettuato dal notaio rogante, ritenendo la cessione di cubatura assimilabile alla categoria dei diritti reali immobiliari e dunque da assoggettare alla stessa tassazione dei trasferimenti immobiliari, ossia all'aliquota dell'8% (art. l Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/86) e non a quella del 3% come invece effettuato dal notaio. Le ragioni giuridiche Secondo l'Agenzia delle Entrate la cessione di cubatura produrrebbe effetti analoghi a quelli propri del trasferimento di diritti reali immobiliari, dal momento che il proprietario dell'area perderebbe il diritto di costruire sulla medesima che verrebbe acquistato dal proprietario del fondo cui la cubatura è trasferita. Quindi, secondo questa ricostruzione, similmente ad un contratto di vendita immobiliare, andrebbero applicate le normali imposte proporzionali di registro, così come disposto dall'art. l della tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/86, che generalmente sono dell'8% salvo i casi particolari di aliquota ridotta o maggiorata. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, nel confermare la decisione dei giudici di primo grado, non ha ritenuto condivisibile questo orientamento, sottolineando come, al contrario, la cessione abbia ad oggetto "una entità  immateriale" il cui effetto traslativo è il risultato finale cui si perviene attraverso due atti distinti ma inscindibilmente collegati, uno di natura privatistica, concluso dai proprietari delle aree, con cui viene volontariamente limitata la possibilità  edificatoria di un fondo a favore dell'altro, e uno di natura pubblicistica, sub specie di provvedimento amministrativo, con cui viene autorizzata dal Comune la realizzazione sul terreno cessionario di un fabbricato, con una cubatura maggiore di quella spettante perché aumentata di quanta teorica volumetria si è spogliato l'altro fondo. Esclusa, quindi, la natura reale del bene trasferito, il proprietario di un fondo più che trasferire o costituire un diritto reale, impone a carico del fondo stesso ed a favore di un fondo confinante appartenente a diverso proprietario, un vincolo di destinazione, obbligandosi a non utilizzare l'area di sua proprietà  ai fini edificatori. Il Comune, poi, assegnando la cubatura dismessa a favore dell'area confinante, "prende atto" della diversa distribuzione dei volumi edificabili da un punto di vista urbanistico e reale. Da ciò deriva conseguentemente che, sotto il profilo fiscale, l'assimilazione della cubatura ai diritti reali è possibile. D'altronde la volumetria rappresenta un valore economico autonomo, in grado di staccarsi dalla proprietà  del suolo per formare oggetto di autonoma negoziazione tra i privati; si tratta di un bene in sé, proprio perché giuridicamente del tutto indipendente dalla realizzazione di un fabbricato futuro, edificato in forza di essa, che non può essere esercitato sull'immobile senza l'autorizzazione amministrativa che può ridurre o addirittura vanificare il diritto che, proprio per questo non può essere di natura reale. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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