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    15 ottobre 2020

    Risposta ad interpello n. 206 del 2020

    La successione ereditaria della persona fisica residente in Francia, comprendente anche beni immobili ubicati in Italia, è regolata dal diritto francese per i profili civilistici e dal diritto italiano per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione riferita alla trasmissione dei beni immobili esistenti in Italia. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2017

    Quante volte posso godere del credito di imposta...

    Corte di Cassazione, sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016 Nella vita di tutti i giorni può accadere che un soggetto, che abbia acquistato un immobile avvalendosi dei benefici prima casa, sia costretto poi a rivenderlo per ragioni personali o familiari. Come noto, in tali ipotesi non decade dalle agevolazioni se riacquista un altro immobile non di lusso nel termine di un anno dalla vendita del precedente. Ma cosa succede se è costretto nuovamente a vendere il bene e riacquistarne un altro? Può il contribuente godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte? Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con cui si accertava che i contribuenti avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986. In particolare, si contestava loro di aver portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile sempre da destinare a propria abitazione, acquistato in seguito alla vendita del secondo immobile. Le ragioni giuridiche Nel ritenere infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per fare il punto in tema di agevolazioni prima casa nell'ipotesi di plurimi e successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili. D'altronde, nota la Corte, il legislatore non ha posto nessuna limitazione alla possibilità  di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, consentendo all'acquirente di neutralizzare l'imposta assolta nella precedente operazione. Già  in passato la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che "il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità  abitativa correlata". Questo significa, in altre parole, che il contribuente, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso, riacquisto entro un anno ed effettivo trasferimento della residenza), può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte fino a concorrenza dell'intera somma. D'altronde lo spirito della norma è proprio quello di incentivare l'acquisto della prima casa, riconoscendo al beneficiario delle agevolazioni di avvalersi più volte sempre del medesimo credito d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo rivendere l'immobile acquistato e acquistarne un altro per ragioni personali o familiari. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    23 gennaio 2017

    Sଠalle agevolazioni prima casa anche se solo...

    Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 giugno 2016, n. 13334 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento più recente per cui, ai fini delle agevolazioni prima casa, non è necessario che entrambi i coniugi trasferiscano, nel termine di 18 mesi, la propria residenza presso il nuovo immobile, bastando a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari, che l'immobile sia destinato a residenza della "famiglia", non rilevando in tal senso l'eventuale diversa residenza di uno dei coniugi. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda prende le mosse dall'acquisto di un immobile da parte di due coniugi, in regime di comunione dei beni, che avevano usufruito delle agevolazioni fiscali "prima casa", impegnandosi nell'atto a trasferirvi la residenza entro 18 mesi. Tuttavia entro tale termine solamente la moglie aveva proceduto all'effettivo trasferimento della residenza. Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota di sua spettanza, pari al 50% del bene immobile acquistato in comunione dei beni con la moglie. Le ragioni giuridiche. La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dar corso al più recente orientamento secondo cui "in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (Sez. 5, Sentenza n. 25889 del 23/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 16355 del 28/06/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/01/2009)". In altre parole, ai fini del requisito della residenza a fini tributari, ciò che rileva è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, ovvero che in quell'immobile sia fissata la residenza della famiglia e non dei singoli coniugi. L'art. 144 comma 1 c.c. prevede, infatti, che "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". Ciò implica, quindi, che i coniugi possono avere anche esigenze diverse ai fini della residenza individuale e dunque fissare la "residenza della famiglia" in altro luogo, la quale costituisce, dunque, l'unico parametro di valutazione dei requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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