Corte di Cassazione, sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016

Nella vita di tutti i giorni può accadere che un soggetto, che abbia acquistato un immobile avvalendosi dei benefici prima casa, sia costretto poi a rivenderlo per ragioni personali o familiari. Come noto, in tali ipotesi non decade dalle agevolazioni se riacquista un altro immobile non di lusso nel termine di un anno dalla vendita del precedente. Ma cosa succede se è costretto nuovamente a vendere il bene e riacquistarne un altro? Può il contribuente godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte?

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Il fatto

La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con cui si accertava che i contribuenti avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986. In particolare, si contestava loro di aver portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile sempre da destinare a propria abitazione, acquistato in seguito alla vendita del secondo immobile.

Le ragioni giuridiche

Nel ritenere infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per fare il punto in tema di agevolazioni prima casa nell'ipotesi di plurimi e successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili. D'altronde, nota la Corte, il legislatore non ha posto nessuna limitazione alla possibilità  di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, consentendo all'acquirente di neutralizzare l'imposta assolta nella precedente operazione.

Già  in passato la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che "il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità  abitativa correlata".

Questo significa, in altre parole, che il contribuente, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso, riacquisto entro un anno ed effettivo trasferimento della residenza), può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte fino a concorrenza dell'intera somma.

D'altronde lo spirito della norma è proprio quello di incentivare l'acquisto della prima casa, riconoscendo al beneficiario delle agevolazioni di avvalersi più volte sempre del medesimo credito d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo rivendere l'immobile acquistato e acquistarne un altro per ragioni personali o familiari.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016 - Nella vita di tutti i giorni può accadere che un soggetto, che abbia acquistato un immobile avvalendosi dei benefici prima casa, sia costretto poi a rivenderlo per ragioni personali o familiari. Come noto, in tali ipotesi non decade dalle agevolazioni se riacquista un altro immobile non di lusso nel termine di un anno dalla vendita del precedente. Ma cosa succede se è costretto nuovamente a vendere il bene e riacquistarne un altro? Può il contribuente godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte?