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    29 giugno 2017

    Trascrizione del rent to buy: sì ma solo per 10...

    Cosa cambia per il cittadino Il rent to buy è una recente tipologia di contratto introdotta dal legislatore per ovviare alla crisi del mercato immobiliare e incentivare i trasferimenti. In particolare si tratta di un fattispecie negoziale che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile e il diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine, imputando una parte del canone al corrispettivo del (futuro e eventuale) acquisto dell'immobile. I vantaggi sono evidenti: da un lato l'acquirente può rinviare a un secondo momento la decisione circa l'opportunità  e la convenienza dell'acquisto e imputare a corrispettivo una parte di denaro già  versata e dall'altro il venditore aumenta le sue possibilità  di vendita del bene e inizia a percepire un introito economico fin da subito. A garanzia di tutta l'operazione, il legislatore ha previsto che il contratto sia immediatamente trascrivibile, con effetti prenotativi. Un vantaggio non da poco anche se, a onor del vero, gli effetti prenotativi durano solamente 10 anni, decorsi i quali viene meno la tutela reale e rimane solamente la tutela obbligatoria. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ La disciplina La disciplina del rent to buy è contenuta nell'art. 23 del D.L. 133/14 ("Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili"). Come abbiamo visto, si tratta di un contratto, diverso dalla locazione finanziaria, che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando a corrispettivo una parte di canone. Già  al momento della stipula del contratto, le parti definiscono la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà  dell'immobile entro il termine stabilito. Questa tipologia di contratto può essere trascritta ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile, se risultante da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Con la trascrizione scatta l'effetto prenotativo, con conseguente prevalenza sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente. La durata dell'effetto prenotativo è pari alla durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni, decorsi i quali il compratore non gode più della tutela reale ma solamente di quella obbligatoria. In caso di inadempimento Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. Si tratta di una sorta di clausola risolutiva espressa dal momento che la decisione di risolvere o meno il contratto spetta a chi subisce l'inadempimento. Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile. Se la risoluzione è causata dall'inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. Diversamente, quando è causata dall'inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità , a meno che sia stato diversamente convenuto nel contratto. Risulta applicabile, infine, la disciplina dell'art. 2932 c.c. e pertanto nel caso in cui il venditore, obbligato a concludere il contratto, non voglia adempiere, il compratore può rivolgersi al giudice per chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    22 settembre 2016

    Rent to buy: è possibile lo sfratto?

    Il rent to buy è una nuova tipologia di contratto, introdotto dal legislatore per venire incontro alle necessità  del mercato immobiliare, in questi anni un po' rallentato dalla crisi economica. Presenta sia vantaggi per il conduttore-futuro acquirente (che può posticipare la decisione sull'acquisto a un momento successivo), sia tutele per il proprietario-concedente (nel caso di inadempimento del conduttore, da ultimo la possibilità  di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto). Il rent to buy è una modalità  di acquisto conveniente, a metà  tra un contratto di locazione e un preliminare di vendita. Il proprietario consegna immediatamente l'immobile al conduttore, il quale a sua volta inizia a pagare un canone per il godimento. Alla scadenza del contratto il conduttore può decidere liberamente se procedere o meno all'acquisto del bene. Il canone si compone di due segmenti: una parte viene pagata per il godimento del bene (come nella locazione) e una parte viene imputata a futuro acconto sul prezzo di vendita, nel caso in cui conduttore intenda acquistare l'immobile. Un esempio può essere di aiuto. Poniamo che Tizio e Caio vogliano stipulare un contratto rent to buy della durata di 5 anni avente ad oggetto un immobile del valore di 50.000 e si accordino per un canone di 500 euro. Di questo canone una parte (ad esempio 250 euro) viene pagata per il godimento del bene come in una normale locazione. I restanti 250 euro vengono invece imputati come acconto sul prezzo di acquisto finale dell'immobile. Tizio, quindi, alla fine, se deciderà  di acquistare il bene, dovrà  versare a Caio solo 35.000 euro. La legge disciplina compiutamente le conseguenze dell'inadempimento sia del proprietario-concedente, sia del conduttore-futuro acquirente. Il DL 133/2014 prevede, infatti, che il contratto si risolva nel caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. Sul punto è intervenuto recentemente il DL 59/2016 che ha previsto la possibilità  per il concedente di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, quale ulteriore tutela per il proprietario rispetto a quelle già  previste dalla legge. La normativa vigente prevede, inoltre, nel caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il diritto del concedente alla restituzione dell'immobile e al trattenimento dei canoni già  versati a titolo di indennità  (se non è stato diversamente stabilito nel contratto); nel caso di risoluzione per inadempimento del proprietario, invece, il diritto per il conduttore alla restituzione della parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali.

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    10 dicembre 2015

    Presentazione rent to buy

    Il 2 dicembre 2015 verrà  presentata a Roma la Guida "Il rent to buy e altri modi per comprare casa", realizzata dal Consiglio nazionale del notariato e 12 tra le principali associazioni dei consumatori La Guida spiega, con un linguaggio chiaro e semplice, il nuovo strumento del rent to buy, introdotto dal Decreto Sblocca Italia 2014 che, soprattutto in un momento di crisi economica, può essere un'opportunità  per chi desidera comprare casa ma non dispone subito della liquidità  necessaria. La guida fornisce inoltre una panoramica anche sulle altre forme contrattuali alternative di compravendita, focalizzando per tutte i vantaggi e gli svantaggi. Nato a Udine il 7 novembre 1960 consegue nel luglio del 1985 la laurea in Giurisprudenza presso l'Università  degli studi di Trieste con il punteggio di 110, discutendo una tesi in diritto commerciale.

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