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    09 febbraio 2021

    Vorrei donare una somma di denaro, posso fare un...

    Spesso mi viene posta questa domanda, apparentemente semplice. La risposta è "non sempre", e due aspetti meritano di essere considerati. Il primo. Il bonifico è un mezzo neutro per spostare del denaro, ossia può essere usato per fare un pagamento, una donazione, un prestito, .. ma il codice civile ci dice che, se la donazione non è "di modico valore", per essere valida, serve un atto notarile ricevuto alla presenza di due testimoni. E cos'è il modico valore? È una donazione di modesto importo, che va determinato in base alle condizioni economiche di chi vuole fare la donazione. Quindi, se la persona dispone di un importante patrimonio, oppure l'importo della donazione è esiguo, allora andrà bene il mero bonifico, altrimenti sarà necessario rivolgersi a un notaio. Secondo aspetto da tenere in considerazione: la tassazione.  Ricordate che la donazione, in qualunque forma sia fatta, diretta o indiretta, potrà scontare l'imposta di donazione, salvo alcune eccezioni, e la Cassazione lo ha ribadito di recente (ordinanze n. 27665 del 3/12/2020 e n. 28047 del 9/12/2020 - con motivazioni non esenti da critiche) che anche un bonifico fatto per liberalità può essere tassato. Attenzione quindi, se chi riceve non è un parente o coniuge, la tassa potrebbe essere elevata! Gaia Boschetti, Notaio a Vicenza e Socio di Associazione SuperPartesPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 luglio 2020

    Limite massimo del pagamento in contanti

    Dal 1° luglio 2020 non è più possibile pagare in contanti un importo pari o superiore a 2.000 Euro. Potranno pagarsi cose o servizi in contanti fino ad un massimo di 1.999,99 euro. Il nuovo limite all’utilizzo del contante va a sostituire il limite precedente, fissato a 3.000 euro nel 2016. Questa modifica normativa fa parte di un piano più articolato che mira ad un ulteriore abbassato dell’utilizzo dei contanti. A partire dal prossimo 1° gennaio 2022, infatti, il limite di utilizzo dei contanti sarà portato a 1.000 Euro. Per effettuare trasferimenti di denaro per importi pari o superiori ai 2.000 euro sarà, quindi, necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici bancari oppure carte di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate).  E’ importante sottolineare, inoltre, che il nuovo tetto all’utilizzo del contante riguarda anche le donazioni ed i mutui (anche se fatti tra familiari). Con specifico riferimento alle donazioni di denaro si rammenta il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui esse sono nulle se non vengono stipulate per atto notarile alla presenza di due testimoni. Dunque, una donazione di denaro del padre al figlio superiore ad euro 2.000 se fatta mediante bonifico bancario non eluderebbe il divieto di legge in esame ma sarebbe nulla dal punto di vista del diritto civile. Ecco perché per qualsiasi spostamento di ricchezza, anche tra familiari, è più che opportuno rivolgersi al proprio notaio di fiducia per analizzare gli adempimenti di legge ed essere sicuri della validità degli atti che si compiono. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    05 giugno 2017

    Se non restituisco il denaro oggetto di mutuo...

    Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 24857 del 18 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, ha affrontato l'interessante questione della configurabilità  del reato di appropriazione indebita nel caso di mancata restituzione del denaro dato a mutuo. In particolare ci si è chiesti se l'inadempimento nella restituzione del denaro prestato possa configurare la condotta di appropriazione e quindi rilevare anche da un punto di vista penale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Alcuni soggetti venivano condannati per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p. in relazione a una somma di denaro (pari a 30.000 euro) che era stata loro precedentemente prestata da una congiunta. L'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 646 c.p. prevede, infatti, il reato di chi, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropri del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Contro questa decisione, veniva proposto ricorso per Cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione ai presupposti del delitto in questione, non configurabile nei confronti di somme date in prestito e, pertanto, concesse in mutuo, le quali, per definizione, devono ritenersi acquisite al patrimonio dei mutuatari con la conseguenza di rendere impossibile l'interversione nel possesso. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che nel caso di denaro dato in mutuo, ovvero prestato, non sussistono i presupposti per la configurabilità  del reato di appropriazione indebita. Per la precisione, il denaro di per sè può essere oggetto di appropriazione indebita, come si evince dalla specifica indicazione contenuta nell'art. 646 c.p., dal momento che esso, nonostante la sua ontologica fungibilità , può in determinati casi trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà . Ciò si verifica di norma, oltre che nelle ipotesi di deposito o di custodia, nei casi in cui il denaro venga consegnato dal legittimo proprietario ad altri con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso. Solamente in questi casi, quando la specifica destinazione di scopo venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente per scopi differenti da quelli predeterminati, può integrarsi una condotta di appropriazione indebita. Alla luce di queste considerazioni, dunque, nel diverso caso di mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, il mero inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 646 c.p., dal momento che mancherebbe proprio a monte la "destinazione di scopo" del denaro versato. Questo perchè, con il mutuo, il denaro versato transita dalla proprietà  del mutuante a quella del mutuatario, che è libero di disporne secondo i propri voleri con conseguente impossibilità  di ravvisare l'interversione nel possesso necessaria ai fini dell'integrazione del delitto di appropriazione indebita. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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