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    30 maggio 2017

    Schiamazzi: al titolare del pubblico esercizio...

    Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 22142 dell'8 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Spesso vengono aperti locali nelle vicinanze di immobili residenziali, senza tener conto a sufficienza del possibile disturbo, che può essere altamente pregiudizievole soprattutto quando si tratti di locali destinati a chiudere a tarda notte. La Cassazione, in una recente sentenza, ha affrontato la questione in relazione a una discoteca, i cui avventori, con rumori e schiamazzi nonchè andirivieni di auto, sicuramente non rendevano semplice il riposo notturno dei soggetti residenti nelle vicinanze. Gli Ermellini hanno ritenuto, in particolare, che in ipotesi come queste, il titolare dell'esercizio pubblico possa essere chiamato a rispondere del reato di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", sussistendo in capo a lui una specifica posizione di garanzia (e dunque uno specifico obbligo) di impedire i rumori provenienti dalla propria clientela. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Il gestore di un pubblico esercizio, una discoteca nel caso di specie, è stato chiamato in giudizio per aver creato disturbo al riposo dei residenti nelle vie limitrofe, non avendo impedito gli schiamazzi degli avventori che stazionavano all'esterno del suo esercizio e che si protraevano sino a tarda notte. A seguito della condanna emessa dal Tribunale di Udine (poi confermata in appello) alla pena di un mese e dieci giorni di arresto in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81, 40 comma 2 e 659 c.p., il gestore della discoteca ha proposto ricorso per Cassazione. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile in capo al titolare di un esercizio pubblico una posizione di garanzia e un correlato obbligo di impedire gli schiamazzi provenienti dagli avventori del proprio locale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 comma 2 e 659 c.p. In particolare l'art. 659 c.p. recita che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni o le prescrizioni dell'Autorità. Secondo la Corte, gli schiamazzi posti in essere dalla clientela, suscettibili di disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, sono da ricondurre non alle emissioni sonore prodotte, ordinariamente, da un qualunque esercizio nel quale si somministrino cibi e bevande e nel quale vengano tenuti servizi di intrattenimento musicale, quanto piuttosto a situazioni eccedenti le normali modalità  di esercizio dell'attività  intrinsecamente rumorosa. Pertanto sussiste in capo al titolare dell'esercizio pubblico l'obbligo di impedirli, essendo altrimenti chiamato a rispondere in prima persona penalmente ai sensi dell'art. 659 c.p. (in combinato disposto con l'art. 40 comma 2 c.p). Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    29 maggio 2017

    Un istituto "insidioso": la fideiussione

    Cosa cambia per il cittadino. Dietro quella che viene semplicemente chiamata "firma a garanzia" si nasconde in realtà  un istituto giuridico di una certa complessità  e dalle conseguenze patrimoniali rilevanti per "chi firma". Si pensi solo a quante volte i genitori firmano a garanzia dei propri figli che necessitano di un mutuo per l'acquisto di un immobile. Apporre la propria firma con troppa leggerezza può però rilevarsi un errore che può costare caro. Cosa si nasconde realmente dietro la fideiussione? Quali sono le conseguenze e gli effetti di questo istituto assai diffuso ma in realtà  poco conosciuto (e anche un po' insidioso)? Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Cos'è la fideiussione? La fideiussione è quel contratto con cui un soggetto (il fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. Sostanzialmente si tratta di un'obbligazione accessoria che il garante assume a sostegno del debito del debitore principale. Per saggiare la sua insidiosità  basti pensare come, ai fini della sua validità , sia sufficiente la forma scritta, non essendo richieste formalità  particolari, con la conseguenza che il soggetto può trovarsi a firmare una garanzia che lo impegna con tutto il suo patrimonio sottovalutando l'esatta consistenza del suo impegno. Effetti della fideiussione. Gli effetti della fideiussione sono molteplici e riguardano il patrimonio del fideiussore e la sua "reputazione" creditizia. La fideiussione, infatti, obbliga il soggetto che ha prestato garanzia all'adempimento in solido con il debitore principale, chiamandolo a rispondere in caso di inadempimento con tutto il suo patrimonio. Per quanto riguarda l'ordine di escussione, la regola generale è che il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente sia al debitore sia al fideiussore. Le parti possono derogarvi convenzionalmente stabilendo il beneficio di escussione, con cui si stabilisce una sorta di "ordine", nel senso che il garante non è tenuto a pagare se non dopo che il creditore abbia escusso il debitore principale. Inoltre sarebbe sbagliato pensare che il rapporto di fideiussione rimanga un rapporto, per così dire, "interno" tra la banca, il garante e il garantito perchè in realtà  il fideiussore viene inserito in Centrale Rischi (banca dati della Banca d'Italia), con tutto ciò che ne consegue in caso di inadempimento, soprattutto in ordine alla segnalazione come cattivo pagatore che può comportare non poche difficoltà  a accedere a nuovi finanziamenti qualora il garante ne avesse bisogno. Cosa succede se il fideiussore è costretto ad adempiere? Il fideiussore, dopo aver adempiuto al posto del debitore principale, può rivalersi su di lui per recuperare integralmente quanto versato al suo posto, anche se ciò può implicare un dispendio di tempo e di costi anche significativi. In particolare, una volta adempiuto, il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale, nel senso che ad esso subentra non solo nel credito ma anche nelle garanzie. La legge gli riconosce un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. che comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore abbia fatto dopo aver denunziato al debitore le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento e se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso legale. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    26 maggio 2017

    La corretta pianificazione successoria: le...

    Cosa cambia per il cittadino. Continuando nell'analisi di quelli che possono essere gli strumenti idonei per una corretta pianificazione successoria, occorre precisare che il testamento presenta l'innegabile inconveniente che i trasferimenti patrimoniali vengono tassati nel momento in cui si apre la successione. Oggi l'Italia è uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità , anche se, come già  evidenziato, sono sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi si volesse garantire l'applicazione dell'attuale sistema di tassazione dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria, che potrebbe includere eventuali donazioni in favore degli eredi (o di terzi) purchè nel rispetto della quota disponibile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Le ragioni giuridiche. La donazione, ai sensi dell'art. 769 c.c., è quel contratto con cui, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. E' un atto formale, nel senso che richiede, a pena di nullità , la forma dell'atto pubblico. L'accettazione della donazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore, ma in questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Il contratto di donazione può essere assai utile anche quando si voglia sottrarre il bene dall'importo totale dell'eredità , ma si voglia allo stesso tempo continuare a utilizzarlo, senza privarsene fisicamente. In questo caso si può fare, infatti, una donazione della nuda proprietà  con riserva di usufrutto, trasferendo solamente la nuda proprietà  dell'immobile e continuando però a conservare l'usufrutto del bene. Problemi di circolazione dei beni di provenienza donativa e possibili rimedi Quando oggetto della donazione siano beni immobili, si può porre il problema della circolazione del "bene di provenienza donativa", dal momento che, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.). Quindi, in altre parole, l'acquisto a titolo di donazione non è del tutto sicuro prima che siano decorsi 20 anni. E ciò può essere un problema non da poco quando, per sopravvenute ragioni di convenienza economica o personale, si voglia procedere alla vendita del bene di provenienza donativa. In questo caso diventa fondamentale la consulenza del professionista che, in base alle circostanze del caso concreto, potrà  consigliare al meglio il cliente sui possibili rimedi previsti dall'ordinamento per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente. Vediamone alcuni. Rinuncia all'azione di riduzione. Il legittimario leso nella sua quota di legittima può proporre azione di riduzione entro il termine di 10 anni per reintegrare la sua quota di legittima che risulti violata dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Tuttavia ciò è possibile solamente dopo la morte del soggetto che abbia, con il suo operato, leso la quota di legittima. Mutuo dissenso. Anche il mutuo dissenso è un istituto che può avere una qualche utilità  per il commercio di beni donativi perchè qualora la situazione cambi e si debba vendere l'oggetto della precedente donazione il mutuo dissenso, vanificando il precedente negozio, incide sulla commerciabilità  del bene rendendolo più sicuro e più appetibile. Tuttavia questo rimedio può comportare delle problematiche fiscali e non è sempre attuabile, come ad esempio quando ci sono diritti dei terzi sul bene. Rinunzia alla restituzione. E' possibile anche rinunciare all'azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario perfezionata da un legittimario prima della morte del donante. E' una figura, però, ancora discussa in dottrina, anche se inizia a diffondersi nella prassi, sicuramente è problematico il suo uso in caso di rinuncianti minori. Novazione di donazione. Con la novazione si sostituisce all'originaria causa della donazione (arricchimento del patrimonio del donatario per spirito di liberalità ) la causa della vendita, costituita dallo scambio di cosa o diritto verso il corrispettivo di un prezzo. E' un istituto molto utile perchè per effetto della novazione dell'originario contratto di donazione il donatario conserva la titolarità  del bene in virtù di un contratto che modifica il titolo originario. Tuttavia anche questo contratto, che inizia a diffondersi nella prassi, è discusso in dottrina. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    24 maggio 2017

    Lo slalom tra le condizioni per l'applicazione...

    Oggi, più frequentemente che in passato, per le cessioni di fabbricati soggette ad Iva il tributo è dovuto con l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Tale modalità  particolare di assolvimento dell'imposta riguarda solo parzialmente gli atti stipulati dai notai. L'applicazione del reverse charge richiede la verifica preventiva delle nozioni di: Fabbricato; Fabbricato abitativo; Fabbricato strumentale per natura; Impresa costruttrice; Impresa di ripristino o ristrutturatrice; Alloggio sociale; Ultimazione di fabbricato; Fabbricato in corso di costruzione Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Fabbricato Articolo 2645, comma 6 del c.c.: rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità , la cui copertura sia stata completata. Fabbricato abitativo Fabbricato avente classificazione catastale A - esclusa la categoria A/10 - indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Fabbricato strumentale per natura Fabbricato che per caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In particolare unità  immobiliare classificata o classificabile nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A/10. Impresa costruttrice Impresa alla quale risulta intestato il provvedimento amministrativo, ove necessario, in forza del quale ha luogo la costruzione; Anche l'impresa appaltante che non costruisce direttamente, ma che si avvale di soggetti terzi (altra imprese) per l'esecuzione dei lavori; Anche l'impresa che occasionalmente svolge l'attività  di costruzione di immobili dovendosi prescindere dall'attività  svolta in via principale o prevalente o dal suo oggetto sociale; Impresa che ha acquisito tale qualifica a seguito di una successione a titolo universale - a seguito di operazioni di conferimento di azienda; fusione o a causa di altre trasformazioni sostanziali soggettive quali scissioni, trasformazioni, donazioni di azienda, etc. Impresa di ripristino o ristrutturatrice Impresa acquirente di un fabbricato e che esegue o fa eseguire sullo stesso interventi di restauro o risanamento conservativo; di ristrutturazione edilizia; e di ristrutturazione urbanistica. Come per l'impresa costruttrice è irrilevante l'attività  svolta in via principale e la circostanza che l'intervento realizzato sia occasionale. Alloggio sociale Il decreto ministeriale (Ministero delle infrastrutture) 22 aprile 2008 qualifica come alloggio sociale "l'unità  adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Ultimazione di fabbricato L'ultimazione della costruzione del fabbricato o dell'intervento di ripristino dell'immobile deve essere individuata con riferimento al momento in cui il bene è idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero è idoneo per essere destinato al consumo. In particolare, si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta l'attestazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto. Deve considerarsi ultimato anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, in quanto pur mancando la formale attestazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico competente si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche in grado di far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata. Fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione Fabbricato la cui costruzione sia effettivamente iniziata - ma non ultimata - non essendo sufficiente il mero rilascio del provvedimento amministrativo. Non deve essere intervenuta nè l'attestazione del tecnico della fine dei lavori o dell'intervento di ristrutturazione; nè il fabbricato deve essere idoneo all'uso (non può ancora essere concesso in locazione o in comodato). L'applicazione del reverse charge o inversione contabile E' necessario distinguere le cessioni di fabbricati abitativi dalle cessioni dei fabbricati strumentali per natura. Con riferimento alle cessioni dei fabbricati di tipo abitativo l'Iva deve essere assolta tramite l'inversione contabile se il cedente è un'impresa costruttrice o ristrutturatice (di ripristino) e la cessione viene effettuata oltre i cinque anni dalla fine dei lavori con l'esercizio dell'opzione nell'atto (di compravendita o nel preliminare). Inoltre il soggetto acquirente deve essere un soggetto passivo ai fini Iva in modo da poter assolvere il tributo in luogo del cedente. L'acquirente deve poter integrare la fattura di acquisto con l'indicazione della base imponibile, dell'aliquota e dell'imposta. Per quanto riguarda le cessioni di fabbricati strumentali per natura l'Iva deve essere assolta tramite il descritto meccanismo se il cedente è un'impresa costruttrice o ristrutturatice (di ripristino) e la cessione viene effettuata oltre i cinque anni dalla fine dei lavori con applicazione dell'Iva per effetto dell'esercizio dell'opzione nel relativo atto. Il meccanismo deve essere applicato anche se il cedente non è un'impresa costruttrice o ristrutturatice (di ripristino) e la cessione è soggetta ad Iva a seguito dell'esercizio dell'opzione. Anche in questa ipotesi l'applicazione dell'inversione contabile è subordinata alla circostanza che gli acquisti siano effettuati da soggetti (imprese e professionisti) in possesso del numero di partita Iva (soggetti passivi). Per le cessioni di fabbricati aventi natura di alloggi sociali l'inversione contabile si applica a seguito dell'esercizio dell'opzione dell'Iva indipendentemente dalla natura dell'impresa cedente (costruttrice o non costruttrice). Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Nicola Forte, dottore commercialista e revisore dei conti a Roma

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    22 maggio 2017

    GUIDA "Dopo di noi" amministratore di sostegno

    22/05/2017Il Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno pubblicato una Guida per il cittadino, distribuita dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori, e disponibile sui rispettivi siti, per rendere più facilmente accessibili gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento a favore delle situazioni di disabilità . "La tutela delle persone con disabilità  rappresenta una forte esigenza sociale. È importante avere strumenti idonei a garantire al disabile, per tutta la durata della vita, un'assistenza non solo morale ma anche materiale rispettosa della sua dignità Di seguito il link per consultare la guida: www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Dopo_di_noi_0.pdf

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    19 maggio 2017

    Tribunale di Ivrea: l'uso del cellulare causa il...

    Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, sentenza n. 96 del 30 marzo 2017 Cosa cambia per il cittadino. Siamo sicuramente di fronte a una sentenza storica che per la prima volta riconosce l'uso del cellulare come causa di una malattia tumorale, condannando l'Inail al pagamento del risarcimento del danno alla salute al lavoratore dipendente. Certo, si tratta ancora di una sentenza isolata e occorre rimanere a vedere come la giurisprudenza nel prossimo periodo si orienterà , ma quel che è certo è che questa è la prima sentenza che afferma la connessione tra l'uso del telefonino e il tumore al cervello (che fortunatamente nel caso in esame era benigno) e riconosce, in capo al lavoratore, il diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da malattia professionale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Tizio, lavoratore dipendente, era costretto per ragioni d'ufficio a usare il cellulare per un certo numero di ore al giorno e lamentava la stretta connessione tra l'uso dell'apparecchio elettronico e il tumore celebrale che intanto era sorto. Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno subito. Le ragioni giuridiche. Il Tribunale di Ivrea, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato il lavoratore affetto da malattia professionale, che ha comportato un danno biologico permanente del 23% e, per l'effetto, ha condannato l'Inail alla corresponsione del relativo beneficio a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre agli interessi al tasso legale e l'eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria e il tasso legale sui ratei maturati e non riscossi, a decorrere dal 121' giorno dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa. Alla luce di questa decisione, dunque, si può facilmente evidenziare come il Tribunale abbia ritenuto esistente un nesso eziologico tra l'uso del cellulare in una certa quantità  ed il tumore, seppur fortunatamente benigno. Sussistendo quindi un rapporto di causa ed effetto tra l'uso dell'apparecchio elettronico per un certo numero di ore e l'insorgere di una malattia (a questo punto professionale) il Tribunale di Ivrea ha ritenuto conseguentemente che il relativo danno alla salute (cosiddetto danno biologico) andasse integralmente risarcito a favore del lavoratore, condannando in tal senso l'Inail. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    18 maggio 2017

    Uso dell'immagine altrui: è sempre revocabile il...

    Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza n. 1748 del 29 gennaio 2016 Cosa cambia per il cittadino. Nell'epoca in cui la condivisione e la diffusione di immagini, anche personali, è sempre più frequente anche grazie al dilagare di svariati social media, occorre fare il punto su quali siano i diritti del soggetto fotografato, soprattutto nel caso in cui quest'ultimo non abbia piacere all'utilizzo della propria immagine. Lo spunto è offerto da un'interessante sentenza di Cassazione che ha visto protagonisti un'attrice e una nota società  italiana di caffè. E' revocabile il consenso all'uso della propria immagine anche quando rilasciato per contratto e dietro corrispettivo? Può il soggetto cambiare idea? Fino a che punto si spinge la tutela della vita privata? Queste e molte altre le domande a cui ha dato risposta la Cassazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La società  Alfa s.p.a. utilizzava l'immagine di un'attrice per fini pubblicitari, in virtù di un contratto stipulato nel 2000 tra quest'ultima e una società  austriaca che si era riservata la facoltà  di cessione dell'immagine anche a terzi. A tale utilizzo si opponeva l'attrice, ritenendolo abusivo dal momento che, qualche anno dopo, il contratto con la società  austriaca era stato risolto e con l'occasione l'attrice aveva anche revocato il consenso alla diffusione della propria immagine. Le ragioni giuridiche. In questo caso, e nei casi simili, la questione giuridica di fondo attiene alla divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato, la quale può considerarsi lecita solamente quando risponde a esigenze di pubblica informazione e non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari. La norme di riferimento vanno rinvenute nell'art. 10 c.c. (abuso dell'immagine altrui), negli artt. 96 e 97 della L. n. 633/41 sul diritto d'autore ed anche nell'art. 8 CEDU che tutela la vita privata da intendersi come nozione ampia che comprende l'integrità  fisica e morale della persona e può includere diversi aspetti dell'identità  di un individuo, come il nome o elementi che si riferiscono al diritto all'immagine. Secondo la giurisprudenza, quindi, tale nozione ricomprende tutte le informazioni personali che un individuo può legittimamente aspettarsi non vengano pubblicate senza il suo consenso, ivi inclusa la sua immagine. Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, appare evidente come la pubblicazione di un'immagine non possa essere effettuata senza il consenso della persona immortalata nella foto. In particolare, tale consenso viene qualificato dalla giurisprudenza come un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto l'esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso.  Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    18 maggio 2017

    Sinergia Superpartes - CUOA: il secondo incontro

    La seconda giornata della sinergia tra i Notai di Superpartes e CUOA. Il corso di comunicazione digitale di Giorgio Soffiato fondatore di Marketing Arena e docente con una grande capacità  di trasmettere innovazione.Un corso "rock and roll" dove abbiamo imparato a metterci in gioco ed a guardarci con gli occhi degli altri .Un corso dove abbiamo imparato a progettare il futuro partendo dalle esigenze di chi ci sceglie e non dalle nostre.Abbiamo compreso il potenziale dei valori in cui crediamo : empatia, imparzialità , trasparenza se declinati in comportamenti concreti off ed online.Grazie Giorgio, anche con te siamo convinti che sarà  l'inizio di un percorso.La comunicazione è un processo , una scelta di relazione e rispetto degli altri.

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