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    18 maggio 2017

    Uso dell'immagine altrui: è sempre revocabile il...

    Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza n. 1748 del 29 gennaio 2016 Cosa cambia per il cittadino. Nell'epoca in cui la condivisione e la diffusione di immagini, anche personali, è sempre più frequente anche grazie al dilagare di svariati social media, occorre fare il punto su quali siano i diritti del soggetto fotografato, soprattutto nel caso in cui quest'ultimo non abbia piacere all'utilizzo della propria immagine. Lo spunto è offerto da un'interessante sentenza di Cassazione che ha visto protagonisti un'attrice e una nota società  italiana di caffè. E' revocabile il consenso all'uso della propria immagine anche quando rilasciato per contratto e dietro corrispettivo? Può il soggetto cambiare idea? Fino a che punto si spinge la tutela della vita privata? Queste e molte altre le domande a cui ha dato risposta la Cassazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La società  Alfa s.p.a. utilizzava l'immagine di un'attrice per fini pubblicitari, in virtù di un contratto stipulato nel 2000 tra quest'ultima e una società  austriaca che si era riservata la facoltà  di cessione dell'immagine anche a terzi. A tale utilizzo si opponeva l'attrice, ritenendolo abusivo dal momento che, qualche anno dopo, il contratto con la società  austriaca era stato risolto e con l'occasione l'attrice aveva anche revocato il consenso alla diffusione della propria immagine. Le ragioni giuridiche. In questo caso, e nei casi simili, la questione giuridica di fondo attiene alla divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato, la quale può considerarsi lecita solamente quando risponde a esigenze di pubblica informazione e non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari. La norme di riferimento vanno rinvenute nell'art. 10 c.c. (abuso dell'immagine altrui), negli artt. 96 e 97 della L. n. 633/41 sul diritto d'autore ed anche nell'art. 8 CEDU che tutela la vita privata da intendersi come nozione ampia che comprende l'integrità  fisica e morale della persona e può includere diversi aspetti dell'identità  di un individuo, come il nome o elementi che si riferiscono al diritto all'immagine. Secondo la giurisprudenza, quindi, tale nozione ricomprende tutte le informazioni personali che un individuo può legittimamente aspettarsi non vengano pubblicate senza il suo consenso, ivi inclusa la sua immagine. Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, appare evidente come la pubblicazione di un'immagine non possa essere effettuata senza il consenso della persona immortalata nella foto. In particolare, tale consenso viene qualificato dalla giurisprudenza come un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto l'esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso.  Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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