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    30 maggio 2017

    Schiamazzi: al titolare del pubblico esercizio...

    Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 22142 dell'8 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Spesso vengono aperti locali nelle vicinanze di immobili residenziali, senza tener conto a sufficienza del possibile disturbo, che può essere altamente pregiudizievole soprattutto quando si tratti di locali destinati a chiudere a tarda notte. La Cassazione, in una recente sentenza, ha affrontato la questione in relazione a una discoteca, i cui avventori, con rumori e schiamazzi nonchè andirivieni di auto, sicuramente non rendevano semplice il riposo notturno dei soggetti residenti nelle vicinanze. Gli Ermellini hanno ritenuto, in particolare, che in ipotesi come queste, il titolare dell'esercizio pubblico possa essere chiamato a rispondere del reato di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", sussistendo in capo a lui una specifica posizione di garanzia (e dunque uno specifico obbligo) di impedire i rumori provenienti dalla propria clientela. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Il gestore di un pubblico esercizio, una discoteca nel caso di specie, è stato chiamato in giudizio per aver creato disturbo al riposo dei residenti nelle vie limitrofe, non avendo impedito gli schiamazzi degli avventori che stazionavano all'esterno del suo esercizio e che si protraevano sino a tarda notte. A seguito della condanna emessa dal Tribunale di Udine (poi confermata in appello) alla pena di un mese e dieci giorni di arresto in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81, 40 comma 2 e 659 c.p., il gestore della discoteca ha proposto ricorso per Cassazione. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile in capo al titolare di un esercizio pubblico una posizione di garanzia e un correlato obbligo di impedire gli schiamazzi provenienti dagli avventori del proprio locale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 comma 2 e 659 c.p. In particolare l'art. 659 c.p. recita che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni o le prescrizioni dell'Autorità. Secondo la Corte, gli schiamazzi posti in essere dalla clientela, suscettibili di disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, sono da ricondurre non alle emissioni sonore prodotte, ordinariamente, da un qualunque esercizio nel quale si somministrino cibi e bevande e nel quale vengano tenuti servizi di intrattenimento musicale, quanto piuttosto a situazioni eccedenti le normali modalità  di esercizio dell'attività  intrinsecamente rumorosa. Pertanto sussiste in capo al titolare dell'esercizio pubblico l'obbligo di impedirli, essendo altrimenti chiamato a rispondere in prima persona penalmente ai sensi dell'art. 659 c.p. (in combinato disposto con l'art. 40 comma 2 c.p). Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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