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    13 ottobre 2021

    La conferma o convalida di un negozio giuridico

    Cassazione sentenza n. 28602/2020.  La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla, sussiste solo in capo a chi dall’accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti oppure nell’accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari. Essa non sussiste in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all’invalidità del testamento stesso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    16 giugno 2021

    Ripetitore e lastrico solare: qualificazione...

    Cassazione 30 aprile n. 8434/2020. Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell’impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all’una o all’altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    18 aprile 2017

    Come prevenire una lite con il contratto di...

    Cassazione civile, sez. II, sentenza del 20 ottobre 2014,n. 22183 Cosa cambia per il cittadino Possono gli eredi andare da un notaio per identificare catastalmente i beni corrispondenti alle espressioni, poco chiare, utilizzate dalla de cuius (la madre) nel testamento olografo, eliminando le incertezze sulle rispettive proprietà ? Se è vero che il contratto è l'accordo tra due o più parti volto a costituire, modificare o estinguere tra loro una situazione giuridica, è altrettanto vero che esistono figure contrattuali che non servono a modificare posizioni giuridiche ma semplicemente ad accertarle. Questi sono i contratti di accertamento che, data una situazione di incertezza sull'esistenza o sul contenuto di posizioni soggettive delle parti, la eliminano chiarendo se la posizione esiste e che contenuto ha. In altri termini, le parti "riconoscono" che il loro precedente rapporto giuridico si configura nel modo accertato. Anche se finora abbiamo parlato di "contratti", è bene precisare come l'accertamento possa avvenire anche unilateralmente ad opera della parte contro interessata. Requisito di ammissibilità  del negozio di accertamento, è una preesistente situazione di incertezza. Infatti, la sua ratio, è quella di rendere certa una determinata situazione giuridica già  sorta, ma non ha una funzione costitutiva o traslativa, cioè non può "creare" un rapporto giuridico o trasferire diritti, ma presuppone qualcosa di già  "creato" di cui le parti ne riconoscono definitivamente l'esistenza o i contenuti. La causa è la semplificazione della prova, a favore del beneficiario diritto, in un eventuale giudizio: per smantellare la forza di titolo del contratto di accertamento, spetta al convenuto dimostrare la difformità  dalla situazione reale. In questo senso il contratto di accertamento ha sicuramente un effetto deflattivo del contenzioso in quanto le parti dispongono sul piano processuale, quando assumono come reale quanto accertato pattiziamente. Facciamo un esempio. Poniamo che Tizio appaia quale unico titolare di un'officina, ma che in realtà  si tratti di un rapporto di tipo societario non manifestato all'esterno, nel senso che solo un soggetto appare quale titolare dell'officina meccanica, e che i conti correnti presso cui erano depositati i proventi dell'attività  aziendale non erano intestati alla società , ma cointestati in via disgiuntiva ai due fratelli. Tuttavia, tramite scrittura privata, i due fratelli riconoscono l'esistenza del rapporto di società  ed il fatto di essere comproprietari di tutti i beni immobili individualmente intestati, in quanto acquistati con i proventi dell'officina meccanica appartenente ad entrambi perchè costituita ed avviata con il lavoro comune. Questa scrittura privata è qualificabile come contratto di accertamento e come tale, fa presumere come vero ciò che esso stabilisce. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto I fratelli Verdolini, Giulia e Filippo*, avevano posto in essere un negozio di accertamento, allo scopo di superare le incertezze derivanti dalla formulazione delle disposizioni testamentarie e assegnarsi reciprocamente la proprietà  esclusiva dei beni lasciati dalla madre. L'accertamento cosi compiuto aveva consentito di dare attuazione al testamento olografo, che costituiva il titolo di acquisto della proprietà . I ricorrenti contestano che non vi fosse incertezza sulla individuazione dei beni oggetto dell'eredità , assumendo che l'identificazione catastale effettuata con l'atto in questione, era finalizzata alla mera trascrizione del testamento. La Cassazione rigetta il ricorso, affermando che l'atto con il quale gli eredi individuano i beni immobili oggetto delle disposizioni testamentarie, specificando i relativi dati catastali, pur rimanendo strumentale alla trascrizione non esaurisce in detta strumentalità  la sua causa, in quanto definisce il contenuto delle disposizioni testamentarie secondo la funzione tipica del negozio di accertamento: esso ha funzione ricognitiva del contenuto del precedente negozio dispositivo, nella specie del testamento olografo, che determina l'effetto di attribuire, a ciascuno dei soggetti nominati nel testamento, i beni specificamente individuati. Quindi alla domanda con la quale si aperta la questione, bisogna rispondere sì, che si può, tramite il negozio di accertamento; tuttavia, come ribadisce la sentenza, bisogna tenere ferma la premessa che iltitolo traslativo della proprietà  in capo ai fratelli era costituito dal testamento olografo della madre, non dal negozio di accertamento, che si annette solamente a questo ultimo, definendolo. *I nomi di persona utilizzati sono frutto della fantasia dell'autrice. Ragioni giuridiche Con la sentenza in commento, la Cassazione ha avuto modo di ribadire che il contratto di accertamento, non determina ex se il trasferimento di beni e di diritti da un soggetto all'altro, nè costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso fissati, in quanto rende soltanto definitivi l'ambito e gli effetti di una situazione giuridica sorta tramite un precedente contratto. Il fatto che il negozio di accertamento non costituisca esso stesso, fonte del rapporto tra le parti, non significa, però, che il medesimo rapporto debba essere provato altrimenti, che, diversamente, la stessa funzione del negozio d'accertamento verrebbe vanificata. La ratio di questo negozio è infatti quella di prevenire l'insorgere delle liti: i fatti contenuti nell'atto sono fuori contestazione, e se la parte contro interessata vuole adire in giudizio per contestarli, dovrà  allegare specifica prova. Unica avvertenza (soprattutto ai notai): fare attenzione che il negozio di accertamento non venga utilizzato con intento traslativo o per sopperire a un negozio nullo! Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott. ssa Eleonora Baglivo

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