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    28 agosto 2025

    Patti parasociali e validità della previsione di...

    Cassazione, ordinanza, 26 maggio 2025, n. 14016, sez. I civile.  In tema di patti parasociali, è valida la previsione all’interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell’autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall’attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell’aumento di capitale). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 settembre 2024

    Patti parasociali: condizioni e contenuto

    Cassazione, ordinanza, 16 maggio 2024, n. 13561, sez. I civile.  In tema di società di capitali, i patti parasociali, anche a seguito della tipizzazione operata dall’art. 2341-bis c.c., possono avere un contenuto diverso da quello previsto dalla citata norma, quale espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai soci, purché detti accordi siano finalizzati a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all’interno della società, nell’esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita, secondo una delle tre finalità codificate dalla predetta disposizione.  In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come patto parasociale una convenzione con cui il socio uscente aveva pattuito che la cessione della quota ad un terzo era condizionata all’assunzione della garanzia, da parte del cedente, del pagamento pro quota di un mutuo precedentemente contratto nell’interesse della società, accertando che tale assetto di interessi nulla aveva a che vedere con le finalità previste dall’art. 2341-bis c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Rodrigo Salomón Cañas da Pixabay © Riproduzione riservata

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