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    03 maggio 2019

    Una nuova agevolazione per le imprese di...

    Una nuova agevolazione per le imprese di costruzione. Esenti da tassazione proporzionale gli acquisti di immobili da demolire! Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 entrato in vigore il primo Maggio ha previsto un regime di particolare favore per le imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare.  Scopo della norma  La ratio della norma è favorire la sostituzione del patrimonio immobiliare vecchio con nuovi interventi edilizi che siano ecologici ed antisismici, quindi una finalità di grande valore sociale.  Quanto dura l’agevolazione?  La norma prevede una finestra temporale per godere dell’agevolazione sino al 31 Dicembre 2021, la finalità evidente è quella di testare la reazione del mercato immobiliare a questa misura per valutarne poi un eventuale introduzione a titolo definitivo o soppressione. Cosa prevede l’agevolazione?  Ai trasferimenti dei fabbricati a favore delle imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare da parte di privati o di soggetti non Iva si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna e non l’imposta proporzionale del 9%, purché ricorrano i requisiti più avanti indicati. Quali immobili riguarda? Riguarda i trasferimenti di interi fabbricati, pertanto non può riguardare il trasferimento di singole unità immobiliari, non devono però avere necessariamente destinazione abitativa, potendosi trattare di ogni tipo di fabbricato purché negoziato unitariamente.  A favore di quali imprese opera?  La norma opera a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, non sembra che la norma ponga limiti di esclusività dell’oggetto, in ordine alla natura dell’impresa  ci sono due possibili letture, la prima ritiene  che l’attività immobiliare  dell’impresa debba essere quella principale per poter usufruire dell’agevolazione. Una seconda possibile lettura potrebbe estendere l’agevolazione anche ad imprese che non abbiano oggetto principale l’attività edilizia ma che possano essere considerate imprese edilizie rispetto all’affare da compiersi, pur svolgendo altre attività.  La motivazione di questa interpretazione estensiva potrebbe risiedere nella ratio della normativa che non è esclusivamente rilanciare l’edilizia ma favorire il recupero energetico ed antisismico del patrimonio immobiliare italiano  e questa finalità può essere realizzata anche da interventi immobiliari realizzati da imprese non esclusivamente immobiliari.  Quali sono gli altri requisiti richiesti dalle legge per usufruire dell’agevolazione?  L’impresa di costruzione entro i successivi dieci anni, deve provvedere alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi.  Il fabbricato potrà ovviamente essere di destinazione e natura anche differente rispetto a quello originario, ma affinché il presupposto si verifichi è necessario che tutti gli immobili siano alienati nei 10 anni dall’agevolazione.  Cosa succede se non si riescono a rispettare i requisiti della norma?  Nel caso in cui non si verifichino  le condizioni richieste dalla legge, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo periodo. Ci si può chiedere in caso di mancata alienazione di qualche immobile mentre la maggioranza è stata alienata nei termini, cosa accada, c’è una decadenza totale dall’agevolazione o si po' configurare una decadenza proporzionale?  Sembra difficile configurare una decadenza proporzionale perché si dovrebbe fare una proporzione tra il valore del bene non alienato rispetto al bene oggetto di acquisto agevolato.  Si spera che arrivi presto un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca le varie fattispecie ancora dubbie. Paolo Broccoli, Notaio a Colognola ai Colli (VR)  e socio fondatore di Fbf Notai e Associazione SuperPartesPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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