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    16 settembre 2024

    Illegittimità costituzionale degli articoli...

    Corte Costituzionale, sentenza n. 148 del 2024.  La Corte costituzionale con sentenza n. 148 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto». Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile, che, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell’impresa familiare - in riferimento, in particolare, agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione - nella parte in cui il convivente more uxorio non era incluso nel novero dei «familiari». La Corte costituzionale ha accolto le questioni rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto. La Corte sottolinea come, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito. La Corte – nel sottolineare che la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare – ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell’impresa familiare. All’ampliamento della tutela apprestata dall’art. 230-bis del codice civile al convivente di fatto è conseguita, come anticipato, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile, che – nell’attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare – comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    01 settembre 2020

    Cessione di cubatura: illegittimità...

    Cassazione, sentenza 25 maggio 2020, n. 15767, sez. III penale. Ai fini del giudizio circa la sussistenza dei reati urbanistico e paesaggistico, come del reato di falso ideologico in autorizzazioni amministrative, allorquando l’illegittimità dell’istituto di cessione di cubatura si fondi sulla sola ritenuta non prossimità dei terreni interessati (che abbiano per il resto la medesima destinazione urbanistica ed il medesimo indice di cubatura), quanto più sia oggettivamente ridotta la distanza tra gli stessi, nell’ordine di poche centinaia di metri lineari, tanto più dev’essere penetrante la valutazione sulla concreta strumentalità, e conseguente illegittimità, dell’operazione rispetto all’attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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