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    06 settembre 2016

    Donazione indiretta: diviene obbligatoria la...

    La recente sentenza di Cassazione n. 13133 del 24 giugno 2016 ha affrontato il tema della tassazione delle donazioni indirette,con una decisione che afferma la necessità ,a fini fiscali,della menzioneespressa,nell'atto notarile,del collegamento negoziale tra la donazione indiretta e il successivo contratto. In particolare, il caso affrontato è quello in cuivengaposta in essere una donazione o un'altra liberalità  al fine di stipulare un successivo contratto(ad esempio una compravendita).In tali casi la legge prevede che l'imposta di donazione non si applichiper le donazionio altre liberalità  collegate ad atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari o trasferimenti di azienda, qualoraper questisia prevista l'applicazione dell'imposta di registroin misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, afferma la Corte di Cassazione,non basta chetale collegamentoci sia, madeverisultareespressamentedichiaratoinatto. In altre parole,a titolo esemplificativo,qualora un genitore,mediante bonificoo assegno circolare,disponga una somma di denaro in favore di un figlio con lo scopo di stipulare un successivo contratto, in quest'ultimo deve essere espressamente indicato il collegamento con la provvista di denaro. In caso contrario sarà  applicabile anche l'imposta sulla donazione. Secondo la Corte l'esenzione dal tributo presuppone, dunque, l'onere di farne espressamenzionein atto, allo scopo di permettereall'amministrazione tributaria latempestiva individuazione degli elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario e di porlanella condizione dirilevare e verificareimmediatamentela sussistenza dei presupposti. In mancanza di tale dichiarazione la donazione indiretta tornerà adessere tassabile secondo le normali regole. La decisione della Corte di Cassazione, senza precedenti in giurisprudenza, crea non pocheperplessità . Occorre rilevare,infatti,che la lettera della legge non sembra chiedere ladichiarazioneobbligatoria nell'atto, come nel caso di altre agevolazioni (ad esempioagevolazioneprima casa), ma solo la sussistenza di un collegamento(inteso come dato fattuale)tra la provvista di denaro oggetto della donazione indiretta e il successivo atto. Non si vede, quindi,la ragione per cuila donazione non possa andare esente da tassazione nel caso in cui tale collegamento vi siaeffettivamentestato (ecome taleaccertato dall'amministrazione finanziaria)per il sol fatto di non essere statoespressamente dichiarato nel successivo atto.

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