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    13 giugno 2017

    Pubblicata la legge regionale del Veneto sul...

    E' stata pubblicata sul B.U.R. n. 56 del 09 giugno 2017 la legge regionale n. 14del 06 giugno 2017 recante "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Si rinvia al seguente link per la lettura completa ed approfondita del provvedimento: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/SommarioSingoloBur.aspx?num=56&date=09/06/2017 Scopo dichiarato della legge regionale (art. 3) è quello di: a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050; b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità , anche in ambito urbano e periurbano; c) promuovere e favorire l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano; d) individuare le parti di territorio a pericolosità  idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica; e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità  dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità  dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità  locali; f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonchè promuovendo la qualità  urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici; g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati; h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico, come elemento culturale identitario del territorio veneto; i) rivitalizzare la città  pubblica e promuovere la sua attrattività , fruibilità , qualità  ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità  locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonchè alla accessibilità  da parte dei soggetti con disabilità ; l) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione; m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città , su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità , certezza e stabilità  della regolazione. La realizzazione di tali obiettivi viene perseguita in particolare attraverso (art. 5): a) la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonchè di manufatti ricadenti in aree a pericolosità  idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni; b) il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità  edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità  architettonica e paesaggistica; qualità  delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento della sicurezza sotto il profilo, statico e antisismico, idraulico e geologico, garantendo nella trasformazione dell'area l'invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico. Si prevede inoltre espressamente che il piano degli interventi (PI) èreveda misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità  edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità  in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione. Precedenza dev'essere data alle demolizioni, che devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, Il suolo così ripristinato all'uso naturale o seminaturale è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni ed il vincolo permane fino all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo. Si segnala infine la disciplina contenuta all'art. 8 relativa agli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente, secondo la quale, al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo. Tali progetti dovranno mirare preferibilmente a sviluppare l'interazione tra la creatività , l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità  di impresa e di occupazione, start up. In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso: a) il lavoro di prossimità : artigianato di servizio all'impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini temporanei, servizi alla persona; b) la creatività  e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici; c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco; d) le nature urbane: orti sociali di prossimità , giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani. Il comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, potrà  autorizzare l'uso temporaneo di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione: a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità  pubblica e delle norme igienico sanitarie e dell'ordine pubblico; b) gli utilizzi e le modalità  d'uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità  comporta la immediata sospensione della autorizzazione; c) il termine per l'utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque anni. Avv. Ambrogio Dal Bianco Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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