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    19 ottobre 2021

    Le vigenti disposizioni di legge nazionali e...

    Le vigenti normative quanto stanno complicando la vita ai cittadini❓Come ci si può difendere❓Quanto sta aiutando la pubblica amministrazione❓ 🎙Scopriamolo con l’Avv. 👨‍💼STEFANO BACIGA, Foro di Verona esperto in edilizia ed urbanistica, a seguito del convegno del 30 Settembre 2021  “EDILIZIA E URBANISTICA: EVOLUZIONE O INVOLUZIONE”Grazie al Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona e a  Tagliani Group Adv #associazionesuperpartes #ediliziaurbanistica

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    31 agosto 2017

    Buca sulla strada: risponde il Comune?

    Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 17053 dell'11 luglio 2017 Le strade comunali, così come altri beni destinati all'uso dei cittadini, sono rimesse, sussistenti certe condizioni, alla custodia del Comune il quale, nel caso di situazioni di "insidia o trabocchetto" sulle strade, può essere chiamato a rispondere di eventuali danni che dovessero verificarsi. Se questa è la regola generale, va precisato, da un punto di vista processuale, che l'indagine relativa all'effettiva sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e alla sua efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso è demandata al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità  se sorretta da una congrua motivazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Tizia citava il Comune di (...) e ne chiedeva la condanna al pagamento di una certa somma a titolo di risarcimento danni, in quanto percorrendo a piedi una via era caduta a terra a causa di una buca presente nel manto stradale. A seguito di CTU il Tribunale rigettava la domanda, motivo per cui veniva proposto appello presso la Corte di Appello di Catania, la quale accertava al contrario che la caduta fosse da ascrivere alla buca presente sul selciato e che il contesto in cui la caduta era avvenuta risultava connotato da specifiche condizioni di pericolosità  a causa delle scarse condizioni di illuminazione della via pubblica. La questione giungeva infine all'attenzione della Corte di Cassazione. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato innanzitutto come il giudice del gravame abbia correttamente valutato l'attitudine lesiva della strada, escludendo come il comportamento dell'attrice possa avere costituito in modo apprezzabile concausa nella produzione dell'evento, premettendo inoltre un'ampia ed esaustiva ricostruzione giurisprudenziale sull'applicabilità  dell'articolo 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione per la custodia dei beni destinati all'uso dei cittadini, tema di cui si è a lungo dibattuto nelle aule giudiziarie. Sul punto, inoltre, non ha ritenuto condivisibile l'argomento sostenuto dal Comune secondo cui la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare la prevedibilità  dell'evento dannoso anche in ragione della "possibilità  per la danneggiata di ravvisare il pericolo con l'ordinaria diligenza", in quanto detti elementi sono stati tenuti in considerazione dalla impugnata sentenza con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità  se sorretto da congrua motivazione, cosa che è avvenuta dal momento che la sentenza della Corte di Appello è stata adeguatamente motivata laddove ha accertato che il danno si è verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa e che, sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti, esso fosse certamente riconducibile alla buca presente sulla strada, alla mancanza di segnalazione della stessa e alla scarsa illuminazione, il tutto in assenza di una condotta di imprudenza da parte della vittima. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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