• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    27 aprile 2021

    Superbonus 110% e condominio: novità su quorum...

    Il Superbonus 110% sembra essere uno strumento fondamentale per dare impulso all’economia italiana e, al contempo, favorire il rinnovamento e la messa in sicurezza di strutture obsolete e non rispettose della normativa più recente e del risparmio energetico. Il governo, tra le altre misure, è intervenuto a snellire e semplificare le procedure per l’approvazione in condominio degli interventi connessi al superbonus. La novità legislativa L’art. 63 del c.d. "decreto agosto" (D. legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito successivamente con legge del 13 ottobre 2020 n. 126), ha ammesso un quorum deliberativo più leggero rispetto alle regole ordinarie introducendo una semplificazione nei procedimenti delle assemblee condominiali. In particolare, in deroga alla predetta norma del codice civile, le delibere assembleari aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Quindi, l'approvazione deve avvenire a maggioranza dei partecipanti all'assemblea ma questi devono rappresentare almeno 1/3 (e non più invece i 2/3) del valore dell'edificio condominiale. Inoltre, sempre nell’ottica di una semplificazione delle procedure, l’art. 63 del Dl 104/2020, nella legge di conversione, prevede che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.” Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle assemblee, il comma 1-bis modifica il terzo comma dell'articolo 66 disp. att. c.c., stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba contenere anche l'indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. La ratio legis sottesa agli interventi appena richiamati è quella di offrire al condominio una opportunità di semplificazione al fine di deliberare e attuare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico con la detrazione del 110%.Avv. Maurizia TrapuzzanoPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    27 aprile 2021

    Testamento olografo: le dieci cose da sapere

    27/04/211) Quali forme testamentarie sono ammesse nel nostro ordinamento? Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento (olografo, pubblico e segreto) cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali. Il testamento orale non è valido. Il nostro ordinamento giuridico prevede che le volontà testamentarie debbano essere necessariamente espresse per iscritto. 2) Che cosa è il testamento olografo? Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà che deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta la forma più semplice ma anche più rischiosa con cui una persona può disporre delle proprie sostanze per il periodo successivo alla sua morte. 3) Quali sono i requisiti essenziali per la validità del testamento olografo? Per la validità del testamento olografo i requisiti richiesti sono tre, e precisamente: a) l’autografia, vale a dire la completa stesura delle disposizioni ad opera del testatore e ciò a garanzia della autenticità dell’espressione della sua volontà. Non può essere utilizzato il computer o la macchina da scrivere; b) la data, ovvero l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Essa può essere inserita all’inizio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione. Non è necessario che venga indicata l’ora, né il luogo di sottoscrizione. c) la sottoscrizione, intesa come firma autografa che deve essere apposta al termine delle disposizioni e che può anche non contenere il nome e il cognome del testatore, purché questi sottoscriva il testamento olografo con un'altra indicazione idonea a identificarlo (ad esempio con un soprannome o uno pseudonimo). 4) Che tipo di foglio deve essere usato per scrivere il testamento olografo? In linea di massima il testamento olografo può essere scritto ovunque, è sufficiente un qualsiasi foglio di carta, sia esso bianco, colorato e di qualsiasi dimensione. E’ importante che le disposizioni in esso contenute siano comprensibili e possano conservarsi inalterate nel tempo. 5) Chi può fare testamento olografo? La capacità di fare testamento è una condizione personale, ritenuta necessaria dalla legge affinché il testamento sia considerato efficace. L’art. 591 del codice civile stabilisce che possano disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. La legge stabilisce che sono incapaci di fare testamento: a)  i minorenni - cioè coloro che non hanno ancora 18 anni di età; b) gli interdetti - gli infermi mentali che risultano destinatari di una sentenza di interdizione; c)  gli incapaci di intendere e di volere, anche in fase transitoria (es. stato di ubriachezza) Ferme le caratteristiche di cui sopra, il testamento olografo potrà essere redatto unicamente da persona che sia capace di leggere e scrivere non consentendo la legge l’ausilio di una terza persona che scriva in nome e per conto del testatore. 6) Può essere revocato il testamento olografo? Il testamento è un atto che può essere sempre revocato e, dunque, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento dal testatore. La revoca potrà essere esplicita, se fatta con un altro testamento o implicita, se le disposizioni del testamento posteriore sono incompatibili con quelle del testamento anteriore. 7) Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi del testamento olografo? I principali vantaggi del testamento olografo sono la semplicità. l’immediatezza e la conoscenza del suo contenuto da parte del solo testatore. Il testamento olografo presenta anche degli svantaggi di cui tenere conto. Esso infatti può essere facilmente smarrito, falsificato, sottratto, distrutto. Inoltre, potrebbe capitare che nella lettura di un testamento olografo ci si possa trovare davanti a difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto. 8) Che aiuto può dare il Notaio? Affinché il testamento olografo venga ritrovato, è prassi che lo stesso venga depositato volontariamente presso una persona di fiducia, preferibilmente un notaio, che poi provvederà alla pubblicazione del testamento stesso. Se si decide di disporre a mezzo testamento olografo, è auspicabile rivolgersi al Notaio anche al fine di ottenere una consulenza più consapevole e non incorrere in errori e/o disattenzioni che potrebbero determinare l’invalidità del documento o problematiche connesse. Al riguardo, una particolare attenzione andrà osservata per i legittimari e, infatti, se il testatore ha coniuge, figli o (in mancanza di questi ultimi) ascendenti, per evitare possibili vertenze future è opportuno ragionare sulle proporzioni e sui valori delle varie attribuzioni previste nel testamento. 9) Il testamento olografo deve essere pubblicato? La pubblicazione del testamento olografo, di esclusiva competenza del Notaio, è una modalità prevista dall’ordinamento per dare esecuzione alle volontà del defunto dopo la sua morte. La legge stabilisce che chiunque sia in possesso di un testamento olografo è obbligato, non appena avuta notizia della morte del testatore, a consegnarlo ad un Notaio perché proceda alla sua pubblicazione. Con la pubblicazione, il contenuto del testamento olografo viene portato a conoscenza di tutti gli interessati, eredi o legatari. 10) Il Testamento olografo è sicuro? Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, su qualsiasi supporto cartaceo. Si tratta di uno strumento, senz’altro, valido ma potenzialmente vulnerabile e soggetto alle possibilità di distruzione ad opera di terzi, di smarrimento, di errori, di falsificazioni, di contestazioni circa l’autenticità del documento, oppure a difficoltà interpretative circa disposizioni particolarmente complesse. Queste difficoltà possono, senz’altro, essere superate redigendo il testamento in forma pubblica, con l’intervento del Notaio e alla presenza di due testimoni. Avv. Maurizia Trapuzzano Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

    Scopri di più