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    27 febbraio 2020

    I dieci errori da evitare quando si vuole fare...

    27/02/20I dieci  errori da evitare quando si vuole fare una donazione ai figli. 1. Attenzione a non tenere presenti le quote di legittima dei legittimari, il cui calcolo definitivo però si fa solo al momento della morte. Il calcolo della legittima è complesso da farsi perché si effettua al momento della morte del de cuius, ma già in vita il donante se non ha un patrimonio soggetto a grandi mutamenti di valore (pensiamo soprattutto alle aziende) e non ha in programma mutamenti sostanziali del suo patrimonio può fare un calcolo di massima del valore dei suoi beni e ripartirli secondo la sua volontà in modo equo tra i legittimari. La ripartizione equa del patrimonio fatta da chi lo ha creato rende molto più improbabile la lite ereditaria. 2. Non  guardare a tutte le donazioni fatte ai figli complessivamente. Più l’assegnazione del patrimonio dei genitori è equilibrata, minori sono i rischi di controversia tra i figli perciò è opportuno guardare a tutte le donazioni fatte ai figli. Quando si pensa  a fare una donazione ad un figlio non sempre si guarda al patrimonio nel suo complesso (ad esempio case comprate ad altri figli dove non risulti chi ha pagato il prezzo, pagamento del mutuo o delle spese di ristrutturazione ai figli,  donazioni in denaro fatte senza atto notarile).  3. Non ricordarsi di far emergere tutte le donazioni indirette e sanare quelle nulle. Quando un genitore compra una casa ad un figlio pagando lui il prezzo e non evidenzia la donazione indiretta e dona la casa familiare ad un altro figlio rischia di creare una potenziale lite per la disparità apparente esistente tra le due situazioni, perciò quando si vuole fare una donazione è importante evidenziare le donazioni indirette, anche fatte in passato. Lo stesso problema può sorgere se un genitore con bonifico o assegno dona una somma non modica (cioè di piccolo valore rispetto al suo patrimonio), in questo caso la donazione, secondo la giurisprudenza, può essere nulla, per cui gli altri eredi potrebbero alla morte del donante richiedere la restituzione delle somme donate generando una lite familiare. Le donazioni di denaro possono essere regolarizzate anche successivamente con un atto.  4. Attenzione a non valutare di donare l’intero patrimonio ai figli in parti uguali, lasciando che loro procedano alla divisione in modo che ognuno sia proprietario del bene a lui destinato ma dopo un reciproco riconoscimento dei valori assegnati. 5. Pensare che tra tra donazione e testamento non possa esserci nessuna differenza di tassazione. Bisogna stare attenti perché il testamento sarà tassato con le imposte esistenti al momento dell’apertura della successione mentre la donazione viene tassata oggi, usufruendo di un regime fiscale tra i più favorevoli al mondo, il rischio è che alla successione si paghino molte più imposte, come in altri paesi europei. 6. Pensare che una volta donato il patrimonio ai figli sia impossibile “riprendersi” qualche bene donato per esigenze sopravvenute o imporre al figlio determinati comportamenti. La legge consente al donante di riservarsi la facoltà di “riprendersi” parte dei beni donati anche senza dover dare una motivazione o addirittura tutti i beni al verificarsi di eventuali eventi predeterminati al momento della donazione. Allo stesso modo la legge consente di imporre degli oneri a carico del donatario.                                6.1 Pensare che con la donazione diventi molto più difficile vendere il bene donato o ottenere un mutuo. Oggi esistono vari strumenti giuridici che consentono la vendita o il mutuo sul bene donato con buona efficacia.  7. Pensare che i figli in vita possano rinunciare alla loro legittima. La rinuncia alla legittima in vita del donante è nulla. Spesso si vedono pattuizioni del genere che, con la sola eccezione del patto di famiglia che riguarda i beni aziendali, sono inutili e perciò lasciano aperto il rischio di causa dopo la morte.  8. Pensare che una vendita simulata ad un figlio senza pagamento del prezzo possa eludere la legittima. La vendita simulata senza effettivo pagamento del prezzo apre lo spazio  ad una possibile lite per farla rientrare nell’asse ereditario come donazione.  9. Dimenticarsi di chiedere informazioni sulla dispensa dall’imputazione e dalla collazione. La dispensa dall’imputazione consente al donante di fare in modo che alcuni beni donati gravino sulla quota disponibile potendo in questo modo decidere come ripartire la disponibile a vantaggio di uno o di più figli. La dispensa dalla Collazione può consentire al donatario di trattenere il bene donato e di non doverlo conferire nella massa ereditaria in sede di divisione.  10. Non valutare con un professionista  il Patto di Famiglia per il passaggio generazionale di Aziende e Società. ll Patto di famiglia  può consentire, se adeguatamente predisposto, il passaggio generazionale dell’Azienda di famiglia o delle partecipazioni societarie, senza rischi di future liti ereditarie.  Questa Guida è finalizzata a dare le prime informazioni utili per muoversi in una materia complessa come le donazioni, per ogni approfondimento è utile rivolgersi ad un professionista.   Paolo Broccoli Notaio a Colognola ai Colli, Co fondatore di Fbf Notai e SuperPartes Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 febbraio 2020

    Testamento biologico: le dieci cose da sapere.

    7/02/201) Cosa è il testamento biologico? Nonostante l’espressione non è un testamento in senso giuridico perché non regola vicende per il tempo successivo alla morte del disponente. Si tratta di un negozio unilaterale tra vivi avente ad oggetto il trattamento sanitario del disponente, la cui efficacia è differita all’eventuale sopraggiungere di una malattia ed al verificarsi di uno stato di incapacità psichica, antecedente alla morte. È previsto e disciplinato dalla legge del 22 dicembre 2017, n. 219. 2) Cosa si intende per disposizioni anticipate di trattamento. La disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rappresentano il consenso o il rifiuto inerente il trattamento sanitario espresso dal disponente oggi che è capace di intendere e di volere per un domani in cui potrebbe non esserlo più. Con la nuova legge il disponente può rifiutare anche una idratazione o nutrizione artificiale che oggi, diversamente da prima, vengono qualificate come trattamento sanitario. 3) Chi può fare testamento biologico e a chi deve rivolgersi? Possono fare testamento biologico tutti i maggiorenni capaci di intendere e di volere. Per il perfezionamento di tale atto è consigliabile rivolgersi ad un notaio che ascolterà il disponente, ne indagherà la volontà, e attraverso la sua attività di consulenza giuridica qualificata predisporrà un atto notarile che conferirà certezza giuridica. Tuttavia il documento può essere redatto anche personalmente dal diretto interessato e consegnato all’ufficio di stato civile di residenza o alla azienda sanitaria territorialmente competente. 4) È obbligatoria la nomina di un fiduciario? Non è obbligatoria la nomina di un fiduciario ma è fortemente opportuna in quanto egli sarà l’interprete del disponente ed il suo portavoce nei confronti dei medici. 5) È necessario avere una malattia grave per ricorrere al testamento in oggetto? No, il testamento può essere redatto in qualsiasi momento, sia quando si è in perfetta salute e sia in caso di malattia per pianificare le cure della stessa.   6) Quali sono i trattamenti di sostegno vitale? Per trattamenti di sostegno vitale si intendono quegli interventi sanitari mirati a prolungare la sopravvivenza del paziente. In base alla legge oggi il paziente può esprimere il consenso informato anticipatamente rispetto alla situazione che richiede tali interventi. Il disponente potrebbe prevedere nel suo testamento di acconsentire ad una prova di trattamento nel senso che i trattamenti di sostegno vitale possano essere messi in atto per un certo periodo e, ove non si verifichi alcuna ripresa dello stato di coscienza, vengano definitivamente interrotti. 7) E’ sufficiente scrivere che si rifiuta l’accanimento terapeutico? Non c’è definizione condivisa dell’accanimento terapeutico. È opportuno, quindi, spiegare i singoli trattamenti oggetto di consenso o di rifiuto. Ecco perché è opportuno rivolgersi, in primo luogo, ad un medico al fine di avere delucidazioni sui vari tipi di trattamento sanitario e poi ad un notaio che rediga delle dichiarazioni precise ed inequivocabilmente espressione della volontà del disponente che abbiano pubblica fede. 8) Può cambiarsi idea sulle disposizioni redatte? Si, le disposizioni possono essere in ogni momento revocate o con la stessa forma utilizzata per il testamento biologico o, se vi si è impossibilitati, con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.   9) Ci sono trattamenti che comunque sono garantiti? Si, anche in caso di Dat, in ogni caso sono garantiti i trattamenti di base antidolorifici e l’assistenza di conforto al paziente. 10) Se la Dat non è piu aggiornata al progresso scientifico cosa succede? È possibile sottoporre il paziente a trattamenti medici a patto che si dialoghi con il fiduciario e si acquisisca dallo stesso il consenso a disattendere la dat. Ecco un motivo concreto e determinante per la nomina di un fiduciario.   AVVOCATO ANDREA PENTANGELO Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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