• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    04 aprile 2017

    Trasferimento fittizio della società ...

    Cassazione, SS.UU. sentenza del 23 marzo 2017, n. 7470 Cosa cambia per il cittadino In materia fallimentare, sussiste la giurisdizione del giudice italiano laddove la società , in conclamato stato di insolvenza, abbia solo formalmente trasferito all'estero la propria sede legale. Con questa pronuncia, le Sezioni Unite, tornano su un argomento più volte affrontato in sede di legittimità , lanciando un messaggio importante a quegli imprenditori italiani che pensano di ricorrere a tale escamotage per sottrarre la società  ad una dichiarazione di fallimento in Italia. La Cassazione recepisce gli orientamenti della Corte di Giustizia, e quelli espressi precedentemente dalla Suprema Corte stessa[1], circa gli indici probatori che consentono di superare la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede reale (quale centro effettivo degli affari della società ), sancita dall'art. 3 Reg. 1346/2000. In particolare, un indicatore sintomatico della non corrispondenza della sede reale a quella legale, può essere rinvenuto nella circostanza che, il trasferimento della sede legale all'estero, avvenuto dopo il manifestarsi della crisi di impresa, non sia sostenuto dalla prosecuzione della medesima attività  d'impresa svolta in Italia, dovuta all'inesistenza di una qualsiasi attività  o allo svolgimento di un'attività , fittizia o reale, diversa e non riconducibile a quella preesistente in Italia; o, ancora, quando non vi sia nemmeno lo spostamento, presso la nuova sede estera, del centro dell'attività  direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società  Alfa Srl, avente dapprima sede legale a Casoria (NA) fino al 24 aprile 2013, e successivamente a Londra. Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, per essere il trasferimento della sede legale, meramente fittizio: lo stato di crisi in cui l'impresa versava, la mancata prova di una ragione imprenditoriale per trasferirsi, ma soprattutto l'assenza di un effettiva attività  produttiva svolta a Londra, sono stati gli indizi con i quali il giudice ha superato la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede reale. La Corte D'Appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando come la sede legale londinese consistesse in un mero recapito postale e come una domiciliazione di quel tipo fosse acquistabile con poche sterline; che i soci e gli amministratori non avevano rapporti significativi con la sede estera e che la nuova attività  consistesse nel noleggiare autovetture, attività  non originariamente contemplata nello statuto societario e diversa da quella svolta in Italia che riguardante invece la rivendita di autoveicoli, motoveicoli, autocarri ed imbarcazioni ecc. Avverso tale pronuncia ha ricorso in Cassazione Alfa Srl, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto, secondo il diritto europeo, il "centro degli interessi principali del debitore", fino a prova contraria, coincide con la sede statutaria. Ragioni giuridiche L'individuazione della giurisdizione si fonda sull'esame e l'interpretazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 1346 del 2000 concernente specificamente le procedure d'insolvenza transfrontaliere, che recita: "sono competenti ad aprire la procedura d' insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società  e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria". Sono, di conseguenza, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la nuova sede sociale che, in teoria, diventano competenti ad aprire una procedura di insolvenza, a meno che la presunzione sancita dall'art. 3, n. 1, del regolamento non sia superata dalla prova che il centro degli interessi principali non ha seguito il cambiamento di sede statutaria. Gli indizi consistono in elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi, che svelano l'esistenza di una situazione reale divergente da quella collocata nella sede statutaria. A fianco di quelli esposti sopra, ve ne sono altri, come l'iscrizione nel registro delle imprese estero, l'irreperibilità  della società  presso la (vecchia) sede sociale italiana al momento della notifica del ricorso, o la nomina degli amministratori, che vanno tenuti in considerazione nell'ambito di una valutazione complessiva da parte del giudice. Tuttavia, l'iscrizione al registro delle imprese estero e la reperibilità  della società  presso la nuova domiciliazione, possono rivelarsi elementi meramente formali, finalizzati a fornire una rappresentazione della realtà  dell'impresa non coerente con la natura effettiva della stessa. Per questo la valutazione del giudice deve essere globale, e focalizzarsi soprattutto su dati fattuali, come la continuità  dell'attività  d'impresa svolta all'estero, sia rispetto alla qualità  che all'oggetto, con quella preesistente. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo [1] Vedi sent Cass. SS.UU., 18 maggio 2009, n. 1139.

    Scopri di più