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    26 luglio 2017

    No all'usucapione se il passaggio è previsto per...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 15843 del 26 giugno 2017 Affinché possa costituirsi servitù per usucapione occorre, oltre al requisito dell'apparenza, che non si ricada in una delle ipotesi previste dall'art. 843 c.c. in cui il proprietario di un fondo è obbligato per legge a permettere l'accesso e il passaggio sul suo fondo. Tali ipotesi, infatti, rappresentano obbligazioni propter rem e pertanto non possono determinare la costituzione di una servitù. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La Corte d'Appello di Venezia, adita su impugnazione di sentenza del tribunale di Venezia, ha rigettato il gravame, ritenendo che l'eventuale pratica di accesso alla zona contatori, ricadente nella proprietà  del vicino, non avesse potuto dar luogo alla costituzione di servitù per usucapione ventennale poiché, da un lato, l'articolo 843 c.c. prevede che il proprietario debba consentire l'accesso del vicino alla cosa propria per manutenzione a titolo di obligatio propter rem e poiché, d'altro lato, la presunta servitù non avrebbe avuto il requisito dell'apparenza a causa del fatto che il cancello, cui veniva ricondotto tale requisito, era al servizio del fondo dominante e su esso giacente, nonché, infine, poiché il teste escusso aveva riferito che il vicino permetteva alle auto di fare inversione di marcia sulla sua proprietà  e che l'utilizzo era stato richiesto per iscritto. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso e dunque escludere l'avvenuta costituzione di servitù per usucapione ventennale, condivide principalmente i due argomenti sostenuti dalla Corte di Appello, ed in particolare da un lato che l'articolo 843 c.c. prevede che il proprietario debba consentire l'accesso del vicino alla cosa propria per manutenzione a titolo di obligatio propter rem e d'altro lato che la presunta servitù non avrebbe avuto il requisito dell'apparenza, necessario ai fini dell'usucapione. Per quanto attiene il primo argomento, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo in una serie di ipotesi, ovvero quando ve ne sia necessità  al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona un danno, è dovuta un'adeguata indennità . Il proprietario deve, inoltre, permettere l'accesso anche a chi voglia riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia, potendo impedire l'accesso solo consegnando la cosa o l'animale. Tutte queste ipotesi costituiscono, secondo la Cassazione, ipotesi di obbligazioni propter rem e come tali non possono essere oggetto di usucapione. Per quanto attiene il secondo argomento, quello dell'apparenza, che la Cassazione affronta solo per completezza, rileva come, diversamente da quanto accaduto nel caso concreto, in materia di usucapione delle servitù, il necessario requisito dell'apparenza impone che le opere visibili e permanenti di cui all'articolo 1061 comma 2 c.c., quand'anche eccezionalmente si trovino sul fondo dominante, debbano comunque essere, come prescrive detta norma, "destinate al loro esercizio", cioè costituenti una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, dovendo quindi l'inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non già  dal modo in cui questa viene utilizzata. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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