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    13 novembre 2019

    Dichiarazione di successione integrativa: un caso...

    PRINCIPIO. L’Agenzia della Entrate con la risposta n. 471/2019 ad un interpello è chiarissima: nella dichiarazione di successione devono essere ricompresi nel quadro B1 tutti gli immobili presenti nell’asse ereditario con autoliquidazione delle imposte catastali ed ipotecarie. Ciò vale anche nel caso in cui essi debbano essere venduti dall’esecutore testamentario per poi attribuire, a titolo di legato, la somma di denaro ricavata ai beneficiari delle disposizioni testamentarie. Obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione è, in tale ipotesi, l’esecutore testamentario. IL CASO. Una signora disponeva con testamento pubblico delle sue sostanze ereditarie prevedendo legati obbligatori in favore dei beneficiari indicati aventi ad oggetto somme di denaro su conti correnti bancari ed il ricavato della vendita di beni immobili di sua proprietà. L’esecuzione delle disposizioni viene affidata ad esecutori testamentari. LA TESI DEL CONTRIBUENTE. Il contribuente sostiene che non vadano indicati nella dichiarazione di successione i beni immobili e che non si debbano pagare le imposte catastali ed ipotecarie perché oggetto dei legati sono diritti di credito e non i diritti reali sugli immobili stessi. LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. I beni immobili fanno parte dell’asse ereditario e l’esecutore testamentario è obbligato ad indicarli nella dichiarazione di successione ed a pagare l’imposta di successione. Le disposizioni in oggetto configurano legati di somme di denaro che produrranno i loro effetti a seguito delle vendite immobiliari da parte degli esecutori testamentari. Una volta che, a seguito delle vendite, i diritti di credito dei legatari avranno acquisito il carattere dell’esigibilità e della liquidità, gli esecutori testamentari o i legatari dovranno procedere ad una dichiarazione integrativa indicando il ricavato dalle vendite. L’imposta di successione sarà riliquidata ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Dlgs n. 346 del 31.10.1990. Avv. Andrea Pentangelo   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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