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    10 luglio 2017

    Incapacità del testatore: quando il testamento...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 12691 del 19 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino Ai fini dell'annullamento di un testamento per incapacità  naturale è indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi a causa di un'infermità  transitoria o permanente, da appurarsi al momento della redazione dell'atto di ultima volontà . In caso contrario, stante anche l'irripetibilità  delle volontà  testamentarie del de cuius, il testamento dovrà  considerarsi validamente redatto. E ciò perché l'incapacità  naturale del testatore postula la sussistenza non già  di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà  psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la piena prova che, a cagione di una infermità  transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto risulti privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La questione attiene alla prova dell'incapacità  che deve colpire il testatore affinché possa procedersi all'annullamento del testamento. In particolare è stata impugnata una decisione della Corte di Appello di Genova che non aveva ravvisato sussistente un'incapacità  sufficiente in capo a una donna affetta da disturbo bipolare. Le ragioni giuridiche In tema di annullamento del testamento, l'incapacità  naturale del testatore postula l'esistenza non già  di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà  psichiche ed intellettive del de cuius, ma la prova che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà , della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi. In altre parole, deve ritenersi provata la sussistenza di un disturbo tale da alterare la coscienza, la memoria o il corso del pensiero del soggetto testatore al momento della stesura del testamento. Peraltro, poiché lo stato di capacità  costituisce la regola e quello di incapacità  l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità , salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità  totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. Ai fini dell'accertamento, inoltre, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili in relazione alla serietà , normalità  e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Alla luce di tutte queste considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo di dover condividere il consolidato indirizzo, a cui risulta essersi conformata la Corte territoriale, che, con valutazione di merito adeguatamente motivata, ha escluso che potesse ritenersi provato che la testatrice, al momento della redazione del testamento, fosse priva delle capacità  cognitive e volitive necessarie per comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto e, quindi, per formare una volontà  cosciente. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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