• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    27 settembre 2017

    Sì alla configurabilità  della servitù di...

    Corte di Cassazione, II sez. civ., sentenza n. 16698 del 6 luglio 2017 Cosa cambia per il cittadino Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione compie un revirement giurisprudenziale in tema di servitù volontarie, affermando l'inesistenza, nella sua assolutezza, di un divieto di servitù di parcheggio. La servitù, la cui disciplina codicistica (art 1027 c.c.) descrive come un peso imposto ad un fondo per l'utilità  di un altro appartenente a diverso proprietario, costituisce un diritto reale contenutisticamente atipico, e ciò significa che, nei limiti della struttura legale, è lasciata ampia libertà  all'autonomia privata di stabilire il contenuto del vantaggio per il fondo dominante, cui corrisponda il peso a carico del fondo servente. La cosiddetta utilitas derivante dal fondo servente può consistere in qualsiasi cosa attribuisca maggiore comodità  e amenità  al fondo dominante, essendo la tipicità  delle servitù volontarie solo di carattere strutturale e non contenutistico; ed è proprio in virtù di tale principio, che si può ritenere configurabile anche una servitù di parcheggio. Tuttavia, stante il carattere reale della servitù, il legame di asservimento deve coinvolgere direttamente i due fondi, ossia l'incremento di utilità  deve riguardare il fondo nella sua oggettiva destinazione, e non essere a vantaggio esclusivamente dell'attività  personale del singolo proprietario. Così nel caso di una servitù avente ad oggetto il diritto di parcheggiare nello spazio di proprietà  del vicino, deve essere valutata la destinazione del fondo dominante: se esso è un fondo con una casa di abitazione, il vantaggio è evidente se non altro in termini di valorizzazione economica. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La Società  x, proprietaria di un immobile facente parte di edificio condominiale, convenne in giudizio Tizia proprietaria dell'immobile confinante, per l'accertamento della servitù di parcheggio sull'area scoperta di proprietà  di Tizia con conseguente condanna dei predetti a mantenere aperti i cancelli di accesso per tutto il giorno e a cessare ogni attività  di turbativa e impedimento all'esercizio della servitù di parcheggio, oltre al risarcimento dei danni derivati dall'impedimento al parcheggio. Tizia eccepì che il diritto di parcheggiare era un diritto personale spettante alla precedente proprietaria dell'immobile, ossia la dante causa della società  x, e che per la natura dell'utilità , non può costituire oggetto di servitù. Le ragioni giuridiche Le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità , avevano escluso la configurabilità  della servitù di parcheggio perché si riteneva che essa difettasse del requisito della realitas, risolvendosi il diritto di parcheggiare l'automobile sempre in una comodità  del proprietario del fondo dominante (e non del fondo in sé), e dunque in un rapporto personale obbligatorio. L'ammissibilità  in astratto della servitù di parcheggio, comporta invece che, per comprendere se ci si trovi dinanzi ad una servitù di parcheggio o ad un diritto (personale) di parcheggiare, occorre valutare le circostanze del caso concreto, e segnatemente vedere se, da un alto, il fondo dominante goda di un vantaggio che ne incrementi l'utilizzazione a prescindere da chi ne sia proprietario e, dall'altro, che l'asservimento del fondo servente debba essere tale da permettere al proprietario di poter continuare a fare qualsiasi uso del fondo che non confligga con l'utà­litas concessa. Solo in questo caso si sarà  in presenza di una servitù di parcheggio. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo

    Scopri di più
  • News

    25 settembre 2017

    La societa' semplice come regime societario...

    Si ammette la gestione del mero godimento anche in forma diversa dalla comunione. La società semplice non è più soltanto il regime residuale per l'esercizio di attività economiche collettive non commerciali, ma anche un regime facoltativo del godimento collettivo. La affermazione della legittimità della costituzione di società  semplici di mero godimento passa necessariamente attraverso una preliminare disamina delle norme cardine in materia e della evoluzione, più o meno esplicitamente formalizzata, dello stesso paradigma funzionale della società . Il concetto di società si è venuto a modificare nel corso degli anni a seguito degli interventi del legislatore in materia, pur non essendo state modificate le norme originarie che fissano le definizioni. E' opportuno, a tal fine, partire da tre norme del codice civile, e precisamente: l'articolo 2247, che contiene la nozione del contratto di società  e sancisce che per esservi società  vi deve essere «l'esercizio in comune di una attività  economica allo scopo di divederne gli utili». l'articolo 2248, che stabilisce che «la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme» che il codice civile dedica alla comunione (e, cioè, gli articoli 1100 e s.s.); l'articolo 2249, che prevede che, quando si intende esercitare una attività  commerciale, occorre utilizzare la forma societaria almeno della società in nome collettivo, mentre, se si intende esercitare una attività  "diversa" da quella commerciale, si può utilizzare la società  semplice. Questo è l'impianto normativo originario e mai formalmente finora modificato: le norme restano scritte come appena riportate. Occorre, tuttavia, fare riferimento a quegli interventi del legislatore che, nel corso degli anni, hanno man mano modificato il concetto stesso di società. Andando in ordine cronologico: la legge n. 377/1976 ha introdotto la società consortile, che è per definizione una società  che opera per favorire l'attività  delle imprese consorziate e non per conseguire lucro (articolo 2615-ter c.c.), e comporta che il fine di "divisione degli utili" non è più un elemento caratteristico indefettibile della società; la legge n. 88/1993 ha consentito la costituzione di società in forma unipersonale per la società a responsabilità limitata e ha comportato che per l'esistenza di una società  non occorra più necessariamente l'esercizio "in comune", così come il d.lgs. n. 6/2003 ha esteso anche alla societa' per azioni la possibilita' dell'atto costitutivo unilaterale. Per l'effetto delle norme appena riportate, si ha da tempo per legge <> anche senza il perseguimento del fine della divisione degli utili tra i soci; in altri termini, perché si abbia una societa' è sufficiente anche una sola persona fisica che eserciti attivita' economica e il fine di divisione degli utili non e' piu' elemento caratteristico della societa'. Fatta questa doverosa premessa, ci sono alcuni nodi da sciogliere per giungere a superare gli (apparenti) ostacoli al riconoscimento della costituzione della societa' semplice di "mero godimento". Tre appaiono le sostanziali problematiche: che cosa significa «attività  economica» - articolo 2247 c.c., che cosa significa «scopo» di «solo godimento» - articolo 2248 c.c, in cosa consiste l'attività  economica «diversa» da quella commerciale indicata nell'articolo 2249 c.c. Se tradizionalmente si qualificava come attivita' "economica" ogni attivita' che fosse produttiva, attualmente il requisito della economicità , per effetto dell'evoluzione legislativa, va piu' correttamente inteso non piu' unicamente come attività  che immette sul mercato beni e servizi, bensì piu' genericamente come attivita' diretta al conseguimento di un utile anche in assenza di una organizzazione. Ne è derivato che la societa' sia diventata lo strumento idoneo sia per l'attività  produttiva tradizionalmente intesa, sia per l'attivita' di godimento[1]. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità , individua nella comunione una attività  svolta soltanto funzionale alla conservazione statica del bene comune ai membri, al fine di assicurarne il godimento da parte dei comproprietari. Nella comunione è il bene comune che forma l'oggetto del godimento  – godimento che rappresenta il fine della comunione, mentre nella società  il godimento è soltanto il mezzo per esercitare l'attività  di impresa.[2] Un argomento determinante ai fini del riconoscimento della legittimita' della societa' semplice di mero godimento si è inoltre ricavato dalla reiterazione di provvedimenti normativi fiscali volti a favorire la trasformazione di societa' di mera gestione di beni in societa' semplici. A partire dalla legge n. 449/97, il legislatore fiscale ha, infatti, negli anni costantemente dettato, e tuttora[3] detta, agevolazioni in favore delle societa' di mero godimento che si trasformano in societa' semplici: la agevolazione di un'operazione significa dare per presupposto la ammissibilità  dell'operazione stessa, cioè, qui dello svolgimento dell'attivita' di gestione statica dei beni nella forma della societa' semplice. La norma si riferisce a societa' diverse dalla societa' semplice che abbiano per oggetto principale o addirittura esclusivo la mera gestione di beni immobili non strumentali e che si trasformano in societa' semplice. La legge agevola e, quindi, ammette testualmente la trasformazione che avvenga entro un limitato periodo di tempo. Il punto è: si puo' dedurre da tale constatazione le legittimità  anche della costituzione ex novo della societa' semplice di mero godimento? Alla luce della previsione di legge della fattispecie della "trasformazione" non appaiono, tuttavia, ragioni in punto di diritto per escludere la liceità , accanto alla "trasformazione in" societa' semplice di mero godimento, della "costituzione ex novo" di una societa' semplice di mero godimento. Cio' che viene consentito dalla legge in sede di trasformazione deve ritenersi consentito anche in sede di costituzione ex novo. Per le considerazioni fin qui svolte, si puo' ricavare che: si ha attivita' commerciale quando c'è esercizio con modalita' complesse che presuppongano utilizzo e coordinamento di mezzi di produzione e quando si affianca l'attivita' di godimento con la prestazione di servizi: qui siamo fuori dall'ambito di utilizzo della societa' semplice; si ha attivita' non commerciale quando non c'è coordinamento di mezzi di produzione e in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale ed erogazione di servizi accessori: cio' avviene quando una societa' è proprietaria di beni immobili (uno o piu') che destina alla locazione stabile e i singoli soci non utilizzano direttamente i beni sociali; si ha, poi, una mera comunione di godimento, quando, in vece, i comproprietari utilizzano personalmente i beni comuni, anche disponendone per la propria rispettiva quota[4]. Il riconoscimento della legittimita' delle societa' semplici di gestione immobiliare sollecita ad interrogarsi, altresì, sulla possibilita' di societa' semplici aventi ad oggetto la gestione di beni mobili e, specificamente, di partecipazioni sociali, attraverso societa' semplici holding. In questo ultimo ambito, tuttavia, la linea di demarcazione tra una attivita' di mera gestione di partecipazioni ed attivita' commerciale appare estremamente sottile ed impone una attenta riflessione. Notaio Rubina De Stefano [1] Vedi: Tribunale di Roma  – Sezione specializzata imprese – Decreto del dì 8 novembre 2016 [2] Vedi: Cassazione n. 6361/2004; Tribunale di Mantova 3 marzo 2008; Tribunale di varese 31 marzo 2010 [3] Cfr., da ultimo, l'art. 1/565 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha prorogato al 30 settembre 2017 le disposizioni di cui alla Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016) - L'art. 1, comma 115, prevede che <

    Scopri di più
  • News

    07 settembre 2017

    E se il condizionatore occupa troppo spazio?

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza n. 17400 del 13 luglio 2017 Cosa cambia per il cittadino I rapporti con il vicinato, si sa, soprattutto nei condomini, non sono sempre facili e un argomento che spesso e volentieri crea attriti è proprio quello dei condizionatori. Cosa succede, infatti, se il vicino installa un condizionatore dalle dimensioni generose senza tener conto che lo spazio rimanente sarebbe troppo piccolo nel caso in cui anche gli altri volessero fare lo stesso? La Corte di Cassazione recentemente ha concluso per l'illegittimità  di un simile comportamento quando ad essere occupato è uno spazio sproporzionato rispetto al rimanente (nel caso si specie il 60% dello spazio comune disponibile) che impedisce in tal modo agli altri condomini di farne pari uso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Alcuni condomini venivano condannati su domanda proposta dal Condominio alla rimozione dell'apparecchiatura esterna dell'impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione coglie l'occasione per stabilire che, in tema di condominio, "ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità , purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini" A tal uopo, ricorda la Corte, il disposto di cui all'articolo 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune venga sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione; il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione osserva come nel caso di specie il giudice dell'Appello abbia correttamente confermato la decisione di primo grado, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti occupava ben il 60% in superficie disponibile. Si tratterebbe, quindi, di un'installazione illegittima, dove l'illegittimità  deriverebbe dal fatto che la presenza di un apparecchio con queste caratteristiche impedisce l'installazione di un analogo macchinario anche agli altri condomini del piano e pertanto integra una lesione di un loro diritto in mancanza di un espresso consenso o di un comportamento inerte in tal senso. Sul punto la Corte, infatti, ha anche escluso che possa richiamarsi la giurisprudenza sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio data la stabilità  dell'installazione. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

    Scopri di più
  • News

    05 settembre 2017

    Sopraelevazione per recupero abitativo: quando è...

    Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sentenza n. 20 del 19 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino Il Trga Trento ha fatto il punto su quella che è la differenza tra sottotetto e intercapedine ai fini dell'applicazione della norma che consente la sopraelevazione per il recupero abitativo, stabilendo che presupposto necessario è che sia identificabile come già  esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi. Ciò vuol dire, in altre parole, che il sottotetto deve avere già  in partenza dimensioni tali da essere praticabile e abitabile, sia pure con eventuali aggiustamenti e non deve, invece, trattarsi di una mera "intercapedine". Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto I proprietari dell'appartamento confinante chiedevano l'annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune ai vicini, con cui veniva assentito un intervento di sopraelevazione, nonché del parere favorevole all'intervento rilasciato dal dirigente del Servizio sportello imprese e cittadini e di ogni altro atto presupposto, preparatorio e consequenziale, ivi compresi i pareri espressi dalla Commissione edilizia comunale, sulla base dell'assenza dei presupposti di legge per poter procedere a una sopraelevazione avente tali caratteristiche e dunque della radicale illegittimità  dell'azione amministrativa in ragione dell'inesistenza di uno spazio qualificabile come sottotetto suscettibile di un intervento di recupero a fini abitativi mediante sopraelevazione. Le ragioni giuridiche Il Trga Trento ha ritenuto che, anche volendo ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disposizione che consente "la sopraelevazione al fine di ricavare o migliorare unità  abitative nei sottotetti esistenti", colgono nel segno i ricorrenti quando affermano che nella fattispecie in esame lo spazio esistente fra il terzo e ultimo piano ed il tetto dell'edificio non rientri tra i "sottotetti esistenti" ai quali si riferirebbe la norma, configurandosi piuttosto come una «mera intercapedine». La giurisprudenza è già  intervenuta in passato sul punto, stabilendo quelli che sono i requisiti necessari alla definizione di "sottotetto esistente",[1] precisando che «presupposto per il recupero abitativo dei sottotetti è che sia identificabile come già  esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi. Ciò richiede che il sottotetto abbia, in partenza, dimensioni tali da essere praticabile e da poter essere abitabile, sia pure con gli aggiustamenti che occorrono per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità  (...) Solo a queste condizioni il "recupero", che la legge regionale classifica come "ristrutturazione" (...), è effettivamente ascrivibile a tale categoria di interventi, come definita dall'art. 31 della legge n. 457/78 (oggi, art. 3 d.p.r. 380/01), la quale postula che il nuovo organismo edilizio corrisponda a quello preesistente, senza alterarne in misura sostanziale sagoma, volume e superficie; diversamente l'intervento si risolverebbe non già  nel recupero di un piano sottotetto, ma nella realizzazione di un piano aggiuntivo, che eccede i caratteri della ristrutturazione per integrare un intervento di nuova costruzione». Alla luce di ciò non può dunque parlarsi di "sottotetto già  esistente" nel caso in cui lo spazio sopra l'ultimo piano sia di entità  tale da presentarsi come una mera intercapedine, al punto che la realizzazione di vani abitabili non sarebbe che una sopraelevazione di un piano ulteriore. In altre parole, non una qualsiasi parte di edificio immediatamente inferiore al tetto può ritenersi un "sottotetto", ma occorre che si tratti di un volume già  di per sé utilizzabile, praticabile ed accessibile, quantomeno come deposito o soffitta e che abbia già  in tal senso caratteristiche dimensionali (di altezza, volume e superficie) e funzionali. In particolare, nel caso di specie, l'altezza media interna dello spazio tra il terzo piano ed il tetto dell'edificio in questione appariva solamente di 50/80 cm e l'impossibilità  di configurare un "sottotetto esistente" veniva confermata da più fattori: dal fatto che il solaio non aveva una funzione portante dato il suo scarso spessore, che era posto in comunicazione col piano sottostante solo con una scala retrattile verosimilmente per operazioni di manutenzione e pulizia e che, inoltre, della sua esistenza non vi era alcuna evidenza a livello tavolare. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes [1] T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 15 aprile 2003, n. 1007; id., 2 aprile 2010, n. 970.

    Scopri di più
  • News

    01 settembre 2017

    TAR Toscana: “l’accesso agli atti è la...

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. I, sentenza n. 200 del 10 febbraio 2017 Cosa cambia per il cittadino L'accesso è la regola, il rifiuto è l'eccezione. Il silenzio è ipotesi ancor più eccezionale. Questo è quanto in sostanza affermato dal TAR Toscana in una recente sentenza che ha analizzato l'ipotesi di una richiesta di accesso agli atti in relazione a un concorso docenti rimasta inevasa da parte della Pubblica Amministrazione. Il TAR ha colto l'occasione per ribadire che l'accesso agli atti, e la conseguente possibilità  di estrarre copia, deve essere sempre garantito al cittadino quando necessario a tutelare le sue ragioni, a meno che non vi siano motivate esigenze di riservatezza. La possibilità  di accedere agli atti deve essere intesa, infatti, quale corollario di una "qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa". Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Tizio partecipava a un concorso per l'assunzione di docenti rispetto al quale apprendeva dal sito web dell'amministrazione di non avere superato gli scritti e richiedeva l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, con riferimento ai propri elaborati scritti ed ai presupposti criteri di valutazione. A fronte del silenzio dell'amministrazione, impugnava il provvedimento implicito di rigetto dell'istanza d'accesso, proponendo ricorso contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università  e della Ricerca e il Ministero dell'Istruzione dell'Università  e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per l'annullamento del diniego tacito, nonché per l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta e la condanna all'ostensione dei documenti richiesti. Le ragioni giuridiche Il TAR Toscana ha evidenziato come la giurisprudenza sia pacifica nel ritenere che l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, debba essere garantito ai richiedenti ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90 senza che l'Amministrazione possa legittimamente sindacare la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere e potendo l'Amministrazione limitare il diritto di accesso solamente per motivate esigenze di riservatezza. Questa affermazione, frutto di acquisizioni consolidate "dopo quasi un ventennio di esperienze e affermazioni giurisprudenziali" può, secondo la sentenza in esame, sintetizzarsi come segue: "l'accesso è la regola ed il rifiuto è l'eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione. Corollario di tale regole è che il silenzio serbato su istanze d'accesso è ipotesi ancor più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe, emulative. Si tratta di regole semplici e fondamentali, ispirate, secondo l'ormai noto insegnamento dei giudici amministrativi, a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità  in base alla quale il cittadine è suddito e non referente dell'azione amministrativa". Alla luce di tutte queste considerazioni, non rimane al TAR che concludere per la sussistenza di un'inspiegabile violazione di tale principio nel caso di specie, con un silenzio tanto più eclatante laddove si consideri che l'oggetto della richiesta riguardava esclusivamente gli elaborati del solo richiedente e non quelli di altri, ipotesi per la quale tra l'altro le stesse norme interne dell'amministrazione prevedevano l'immediata accessibilità . Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

    Scopri di più