La Cassazione (ordinanza 31 ottobre 2024, n. 28124, sez. II civile) ha chiarito un punto cruciale sui vincoli di interesse storico, artistico o archeologico relativi agli immobili. Questi vincoli, considerati oneri non apparenti ai sensi dell’art. 1489 c.c., devono essere esplicitamente dichiarati nel contratto preliminare di compravendita.

L’omissione di tale informazione, in un contratto in cui il promittente venditore garantisce l'assenza di oneri, costituisce un grave inadempimento e legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto.

Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una corretta verifica e comunicazione dei vincoli da parte del venditore, a tutela degli acquirenti che potrebbero trovarsi a gestire limitazioni non dichiarate sull’immobile.

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Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

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