Un'importante ordinanza della Cassazione (17 settembre 2024, n. 25026, sez. III civile) ha stabilito che il notaio rogante un contratto di compravendita immobiliare è tenuto a risarcire il danno all’acquirente qualora non abbia effettuato le dovute visure ipotecarie.
Il risarcimento è commisurato al danno effettivamente subito dall’acquirente, che può includere:
- Il valore dell’immobile perduto a causa di una vendita forzata.
- I costi necessari per estinguere il processo esecutivo, comprese le spese di cancellazione dell’ipoteca o purgazione dell’immobile.
La Corte ha confermato la responsabilità del notaio, ribadendo che la mancata verifica delle iscrizioni ipotecarie e dei pignoramenti può comportare un grave nocumento per l’acquirente, il quale rischia di perdere la proprietà o di dover sostenere costi aggiuntivi per evitarlo.
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