Cassazione 1 luglio 2021 n. 18721. 

Nell’ambito di una convivenza di fatto, il pagamento di una somma per la ristrutturazione dell’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’ex convivente, si configura come adempimento di un’obbligazione naturale quando la prestazione è contenuta nei limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali di chi ha effettuato il pagamento.

In tal caso dette somme non sono rimborsabili alla cessazione della convivenza.

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