• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    25 novembre 2023

    Donazioni della madre alla figlia convivente

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18814 del 4 luglio 2023, si è...

    Scopri di più
  • News

    01 febbraio 2022

    Convivenza di fatto ed obbligazioni naturali

    Cassazione 1 luglio 2021 n. 18721. Nell’ambito di una convivenza di fatto, il pagamento di una somma per la ristrutturazione dell’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’ex convivente, si configura come adempimento di un’obbligazione naturale quando la prestazione è contenuta nei limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali di chi ha effettuato il pagamento. In tal caso dette somme non sono rimborsabili alla cessazione della convivenza. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata 

    Scopri di più
  • News

    10 dicembre 2017

    La crisi della convivenza: autonomia privata e...

    La crisi della convivenza: autonomia privata e clausola arbitrale - Relazione del Prof. Gianluca Sicchiero tenuta al Convegno SuperPartes del 3 novembre 2017 "Unioni civili e coppie di fatto: come si arricchisce la famiglia". Leggi l'articolo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes.  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    11 febbraio 2017

    Separazione, divorzio e nuova convivenza: profili...

    Molte sono oggi le coppie che decidono di instaurare un rapporto sentimentale stabile al di fuori del vincolo coniugale. Che il concetto tradizionale di famiglia, indissolubilmente legato al matrimonio, sia stato superato non solo da un punto di vista sociologico ma anche giuridico, lo dimostra da ultimo la legge Cirinnà  76/2016 che ha istituito le unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto. Tra i due istituti, quello che può destare maggiori perplessità  è il secondo, soprattutto quando i partner hanno alle spalle il fallimento di un matrimonio. Andiamo allora a chiarire come la nuova convivenza more uxorio si rapporta, da un punto di vista legale, con un precedente divorzio o, situazione ancor più delicata (non solo emotivamente!), con una separazione coniugale, ove i membri della coppia mantengono la qualifica giuridica di "coniuge". Prima mi separo, poi divorzio Nel nostro ordinamento, il matrimonio può sciogliersi o in seguito alla morte di uno dei coniugi, o con divorzio. Tra le cause di ammissibilità  del divorzio, quella più statisticamente e socialmente significativa è la separazione personale dei coniugi, la quale non comporta la cessazione degli effetti giuridici del vincolo coniugale, ma fa venir meno alcuni obblighi 'come quelli di fedeltà  e coabitazione' e scioglie la comunione legale dei beni (art 191 c.c.). La separazione può essere consensuale o giudiziale, ma in entrambi i casi è necessario il provvedimento del giudice (dal quale decorrono gli effetti della separazione), perché la separazione di fatto, cioè quella attuata liberamente e sulla base di un accordo informale tra i coniugi, non ha alcun valore giuridico. Nella separazione consensuale sono le parti a raggiungere un accordo sulle situazioni economico-patrimoniali e riguardo ai rapporti con i figli. Affinché le condizioni pattuite producano effetti, i coniugi devono tuttavia rivolgersi al tribunale il quale, fallito un previo tentativo di conciliazione, omologa l'accordo raggiunto, quando non in contrasto con l'interesse dei figli. Nella separazione giudiziale, non essendoci un accordo tra i coniugi, è il giudice che regola gli effetti della separazione. Quando uno dei coniugi non abbia un reddito proprio tale da fargli mantenere il precedente tenore di vita, ha il diritto a ricevere dall'altro un assegno periodico di mantenimento, il cui importo viene determinato in base al reddito del coniuge obbligato e lo stato di bisogno dell'altro. Come abbiamo detto prima, due coniugi separati sono ancora marito e moglie fino al divorzio, e godono pertanto dei diritti patrimoniali e successori previsti derivanti dal matrimonio. Se un membro della coppia muore, l'altro, in quanto erede legittimario, ha diritto ad una quota del patrimonio del defunto. Diversa è tuttavia la posizione del coniuge cui sia stata addebitata la responsabilità  della separazione, al quale non spettano né i diritti successori, né quello al mantenimento, salvo il diritto di ricevere periodicamente una somma nei limiti di quanto sufficiente al sostentamento (il cd. diritto agli alimenti). Se il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto agli alimenti, quando l'altro decede, può soltanto ricevere un assegno vitalizio commisurato al valore dei beni ereditari, al numero degli eredi legittimari e comunque non superiore alla prestazione goduta quando il coniuge obbligato era in vita. Per poter richiedere il divorzio e per l'effetto, lo scioglimento del vincolo coniugale, i coniugi devono aspettare che decorra un termine minimo previsto per legge, che è di sei mesi in caso di separazione consensuale e un anno in caso di separazione giudiziale (i termini sono stati abbreviati con la modifica del 2015). Può succedere così che, durante l'attesa (bisogna anche calcolare le lungaggini della procedura giudiziale), in cui oramai l'unione è solo legale e non sentimentale, si incontrino altre persone con le quali si voglia iniziare una convivenza. Occorre perciò sapere quali sono i limiti che la legge prevede per questo rapporto e le eventuali accortezze da adottare. Sono separato ma convivo con un'altra persona. Bisogna sempre tener presente la premessa di fondo: se si è separati, eccetto quegli obblighi che vengono meno, si è ancora coniugi difronte alla legge, anche se si convive con un'altra persona. Con tutte le conseguenze dal punto di vista successorio e patrimoniale. Facciamo un esempio. Tizio si separa da sua moglie Caia e va a convivere con Sempronia; non solo Tizio non può sposarsi fin quando non divorzia, ma se muore, la sua eredità  andrà  per legge a Caia e non alla convivente Sempronia. Cosa può fare allora Tizio per tutelare quest'ultima? Potrà  effettuare una donazione o disporre testamento a favore della sua nuova partner, tenendo tuttavia presente le quote che spettano ai legittimari, tra cui moglie e figli. Infatti, se gli atti dispositivi vanno ad corrodere la quota dei legittimi eredi, questi ultimi possono agire in riduzione contro il donatario o il beneficiario del testamento, per reintegrarla sino a quanto di loro diritto. Se il donatario (in questo caso la nuova partner), ha alienato a terzi soggetti quanto ricevuto, i legittimari possono ottenere la restituzione entro venti anni dalla trascrizione della donazione. Per interrompere il decorso di detto termine, e agire per la restituzione anche successivamente, è consigliabile ai legittimari di trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. La nuova coppia di conviventi non può nemmeno sottoscrivere un contratto di convivenza , se anche solo uno dei due è separato ma non divorziato. Tra le novità  introdotte dalla legge 716/2016 vi è infatti anche quella per cui i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali, relativi alla loro vita in comune, con la sottoscrizione di un contratto di convivenza; ma l'art 57 della stessa, prevede appunto la nullità  insanibile dei contratti di convivenza in presenza di un vincolo matrimoniale. Se ci faccio anche dei figli Nel nostro ordinamento giuridico la posizione dei figli nati dentro o fuori dal matrimonio ò in tutto e per tutto equiparata: qualsiasi figlio, non importa quale sia il legame che unisce i suoi genitori, ha diritti patrimoniali e successori sul patrimonio di questi, niente di più e niente di meno da un eventuale fratello nato dal precedente matrimonio di un suo genitore. Tutti i figli godono dello status di erede legittimario e ricevono pertanto una pari quota del patrimonio del genitore comune. Ma la mia nuova convivenza di fatto fa venir meno il diritto all'assegno di mantenimento Diverse recenti pronunce della Corte di Cassazione, hanno posto fine alla "furbetta" pratica di non risposarsi per non perdere il diritto al mantenimento dell'ex coniuge: anche una nuova stabile convivenza fa venir meno il diritto al mantenimento. Si ha una famiglia di fatto quando vi sia un nucleo domestico stabile e continuo, portatore di valori di stretta solidarietà  anche di carattere economico, di arricchimento e sviluppo della personalità  di ogni suo componente. Qualora quindi il coniuge divorziato, a seguito di una scelta esistenziale libera e consapevole, a volte rafforzata dalla nascita di figli, decida di dar vita ad una nuova famiglia con persona diversa dall'ex coniuge, viene rescissa ogni connessione con il tenore di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale, venendo quindi definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità  dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge. Il diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Se anche la nuova unione dell'ex coniuge fallisce, egli non può tornare a pretendere l'assegno di mantenimento dal primo partner.

    Scopri di più
  • News

    16 dicembre 2016

    Cessazione della convivenza: il denaro prestato...

    La questione è assai interessante e attuale, in quanto attiene all'ipotesi in cui due persone convivano more uxorio e, durante il periodo della relazione, una fornisca all'altra delle somme di denaro, ad esempio per acquistare un immobile[1]. Ci si chiede se, alla fine del rapporto, l'ex convivente abbia diritto o meno alla restituzione del denaro. Le soluzioni alla questione potrebbero essere molteplici. In particolare si potrebbe ipotizzare, come da taluni sostenuto, che il prestito di denaro durante una convivenza configuri un'ipotesi di obbligazione naturale fondata sulla stessa convivenza e come tale non ripetibile. In particolare, l'art. 2034 c.c. stabilisce che non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morale e sociali (salve ovviamente le ipotesi di incapacità ). Tuttavia questa ricostruzione non convince appieno, almeno quando la somma possa considerarsi cospicua. E non ha convinto nemmeno la giurisprudenza, che, al contrario, si è espressa, in ipotesi analoghe, a favore dell'applicabilità  del diverso istituto contenuto nell'art. 2041 c.c., che disciplina l'azione di arricchimento senza giusta causa, posta a chiusura del sistema, immediatamente prima dei fatti illeciti (art. 2043 c.c.), da cui si distingue per l'assenza del dolo e della colpa. In particolare, l'art. 2041 c.c. prevede che chiunque si sia arricchito senza una giusta causa a danno di un'altra persona (il convivente more uxorio in questo caso) è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della relativa diminuzione patrimoniale. Presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 2041 c.c. e dunque per la restituzione del denaro è, quindi, in ultima analisi, l'assenza di una giusta causa. Ma a cosa occorre volgere lo sguardo per capire se tale presupposto sussista? La Corte di Cassazione ha ritenuto che, per capire quando vi sia o meno una giusta causa idonea a giustificare uno spostamento di ricchezza, nel caso di convivenza more uxorio, occorre rifarsi al principio di proporzionalità . In altre parole, occorre valutare l'entità  dello spostamento patrimoniale tenendo conto delle condizioni economiche delle parti e quindi valutare se la suddetta prestazione possa o meno considerarsi adeguata al tenore di vita. In particolare, ha affermato la Corte di Cassazione, che l'arricchimento risulta ingiusto in presenza di prestazioni rivolte al convivente more uxorio quando queste siano "esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità  e adeguatezza[2]. Pertanto si può affermare che, per capire quando ci si trovi in un'ipotesi di semplice adempimento di un'obbligazione naturale (e quindi irripetibile) o nella diversa ipotesi di un ingiustificato arricchimento (e quindi ripetibile nei limiti dello stesso) occorre guardare alla proporzionalità  e adeguatezza della prestazione, tenuto conto delle condizioni economiche e di reddito delle parti. [1] Corte di Cassazione sentenza n. 18632 del 22 settembre 2015. [2] Corte di Cassazione sentenza n. 11330 del 15 maggio 2009.

    Scopri di più