Cassazione, sentenza, 3 marzo 2025, n. 5550, sez. I civile. 

La trascrizione del contratto preliminare concluso mediante scrittura privata, con formalità eseguita dopo l’apertura della procedura concorsuale, sulla base di una pronuncia giudiziale che abbia accertato l’autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, in forza di una domanda trascritta prima della dichiarazione di fallimento, ha – in caso di mancata conclusione del contratto definitivo e nel concorso degli altri presupposti previsti dall’art 2775 bis c.c. – effetti equipollenti alla trascrizione del contratto preliminare eseguita in base a un atto pubblico o a una scrittura privata autenticata – consentendo, pertanto, di riconoscere al credito del promissario acquirente il privilegio iscrizionale sull’immobile oggetto dell’atto dispositivo.

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