Il D.lgs. n. 149/2022 elimina un vuoto normativo che aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali.

L’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010, nella precedente formulazione, prevedeva che le parti dovessero comparire agli incontri personalmente e nulla prevedeva sulla possibilità di farsi rappresentare da altro soggetto. Era quindi sorta discussione sulla facoltà di rilascio di una procura.

Con il novellato articolo 8 (che acquisirà efficacia dal 30 giugno 2023 ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 149/2022) si accoglie quanto aveva sancito la Suprema Corte, con la sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, ammettendo tale possibilità. Tuttavia il legislatore ha stabilito che la parte può rilasciare procura a terzi solo ove ricorrano giustificati motivi, il rappresentante sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Si coglie quindi la volontà del legislatore di agevolare lo svolgimento della procedura di mediazione, in caso di impedimento della parte, mantenendo la preferenza per la partecipazione personale della stessa nella convinzione di una maggiore probabilità di successo della mediazione.

Quanto alle caratteristiche della procura possono rimanere validi alcuni punti fissati dalla sentenza di Cassazione sopra citata. Si può delegare un terzo ed anche il proprio avvocato. Tuttavia, il mandato alle liti di cui all’art. 83 c.p.c. conferito dalla parte al proprio avvocato non comprende e non puo’ comprendere il potere sostanziale di rappresentare la parte nella mediazione. A tal fine è necessario rilasciare una procura speciale relativa allo specifico oggetto della mediazione ed ai diritti di cui si vuole disporre. Inidonea sarà quindi una procura generale.

Gaia Boschetti, notaio in Vicenza (VI)

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