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    20 marzo 2023

    Si può rilasciare procura per partecipare alla...

    Il D.lgs. n. 149/2022 elimina un vuoto normativo che aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali. L’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010, nella precedente formulazione, prevedeva che le parti dovessero comparire agli incontri personalmente e nulla prevedeva sulla possibilità di farsi rappresentare da altro soggetto. Era quindi sorta discussione sulla facoltà di rilascio di una procura. Con il novellato articolo 8 (che acquisirà efficacia dal 30 giugno 2023 ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 149/2022) si accoglie quanto aveva sancito la Suprema Corte, con la sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, ammettendo tale possibilità. Tuttavia il legislatore ha stabilito che la parte può rilasciare procura a terzi solo ove ricorrano giustificati motivi, il rappresentante sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Si coglie quindi la volontà del legislatore di agevolare lo svolgimento della procedura di mediazione, in caso di impedimento della parte, mantenendo la preferenza per la partecipazione personale della stessa nella convinzione di una maggiore probabilità di successo della mediazione. Quanto alle caratteristiche della procura possono rimanere validi alcuni punti fissati dalla sentenza di Cassazione sopra citata. Si può delegare un terzo ed anche il proprio avvocato. Tuttavia, il mandato alle liti di cui all’art. 83 c.p.c. conferito dalla parte al proprio avvocato non comprende e non puo’ comprendere il potere sostanziale di rappresentare la parte nella mediazione. A tal fine è necessario rilasciare una procura speciale relativa allo specifico oggetto della mediazione ed ai diritti di cui si vuole disporre. Inidonea sarà quindi una procura generale.Gaia Boschetti, notaio in Vicenza (VI) Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2020

    Procura rilasciata a soggetto incapace

    Cassazione, ordinanza 12 giugno 2020, n. 11272, sez. III civile.  In tema di annullamento dei negozi giuridici unilaterali va accertata la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall’art. 428 c.c., comma 1: – ai fini dell’accertamento di una situazione di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell’atto, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l’importanza dell’atto che si sta per compiere; – l’accertamento della idoneità dell’atto a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuata con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e con valutazione ex ante, nella quale occorre tenere in conto tutte le caratteristiche strutturali del negozio posto in essere al fine di valutarne le potenzialità lesive.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    02 dicembre 2019

    Contratto con se stesso: annullabile in assenza...

    NOZIONE DELL’ISTITUTO. Il contratto con se stesso, ai sensi dell’art. 1395 c.c., è quel contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte.  FATTISPECIE. Un soggetto (rappresentato) conferisce procura al rappresentante con potestà di alienare i diritti che gli spettano su di un immobile a favore di una società di cui la medesima rappresentante è legale rappresentante. La compravendita avviene a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. DECISIONE. La recentissima ordinanza della Cassazione n. 29959 del 19 novembre scorso statuisce la necessità che l’autorizzazione conferita dal rappresentato predetermini gli elementi essenziali del negozio da concludere. Soltanto in presenza di una autorizzazione specifica o della predeterminazione del contenuto essenziale del contratto, infatti, può escludersi il conflitto di interessi del rappresentante che contragga in proprio o come rappresentante di un’altra parte. Il conflitto di interessi in esame, dunque, in assenza di autorizzazione specifica o predeterminazione del contenuto contrattuale, va presunto e determina l’annullabilità del negozio concluso. Con questa pronuncia la Cassazione conferma il suo orientamento espresso già in molteplici occasioni. INDICAZIONE OPERATIVA. Bisogna avere particolare cura nella redazione di una procura per contrarre con se stessi prevedendo, preferibilmente, sia una autorizzazione specifica che la predeterminazione del contenuto del negozio da concludere. Solo in tal modo vi sarà l’assunzione di un ruolo attivo e partecipe del rappresentato nella fase prodromica alla stipulazione dell’atto. E’ da precisare, in conclusione, che la procura a contrarre con se stesso resta pur sempre una procura con un margine, seppur ristretto, di discrezionalità in capo al rappresentante che non diventa un mero nuncius. Avv. Andrea Pentagelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    06 luglio 2017

    Preliminare di donazione: è valido?

    Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 14262 dell'8 giugno 2017 Cosa cambia per il cittadino La Corte di Cassazione ha fatto applicazione della teoria della causa in concreto in un'interessante, quanto complessa, vicenda negoziale intercorsa tra più parti e coinvolgente una donazione, una procura e un vitalizio. In disparte la peculiarità  del caso giunto all'attenzione degli Ermellini, ci che preme sottolineare è l'affermazione, da parte del Collegio, della nullità  di un eventuale preliminare di donazione. La Corte di Cassazione sembra dunque ribadire l'orientamento tradizionale che ha sempre ritenuto inammissibile il preliminare di donazione alla luce del fatto che "obbligarsi a donare" farebbe venir meno l'elemento essenziale dell'atto di liberalità  che è la spontaneità . Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizia ha intimato lo sfratto per morosità  alla società  Alfa s.r.l., conduttrice di un immobile destinato ad uso ufficio, lamentando il mancato pagamento dei canoni e chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. La società  convenuta, costituendosi, ha contestato l'esistenza di qualsiasi morosità , affermandosi al contrario lei creditrice di parte attrice. Di fondo a tutta la vicenda una scrittura privata, con cui si conveniva il trasferimento di un immobile, un vitalizio a favore della donante e una procura a gestire alcuni immobili. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente ricostruito la complessa vicenda ritenendo che la scrittura privata, pur formalmente definita come "preliminare", non contenesse obblighi alla stipula di contratti definitivi, assumendo con essa le parti, di converso, precise e reciproche obbligazioni di fare e di dare con effetti immediati. La corte di appello di Brescia, investita delle impugnazioni, aveva al contrario concluso che la scrittura privata andasse qualificata come contratto preliminare, non soltanto per la sua esplicita intitolazione, ma anche alla luce del comportamento successivo delle parti, volto all'attuazione degli impegni con essa assunti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo come l'interpretazione di tale scrittura adottata dalla Corte territoriale sia da ritenersi viziata sul piano logico-giuridico, nella parte in cui ne afferma la natura di contratto preliminare, senza considerare la decisiva circostanza della contestualità  temporale tanto della "scrittura preliminare" quanto dell'accordo vitalizio, del rilascio della procura e della donazione. Osserva il Collegio, infatti, che la cessione della proprietà  da parte di Tizia, non avrebbe potuto essere legittimamente qualificata "preliminare di donazione", pena la sua insanabile nullità , non essendo ammissibile il preliminare di donazione. Di qui la conseguenza, rettamente colta dal primo giudice, che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, la suddetta scrittura privata, contenente una pluralità  di pattuizioni caratterizzate da un evidente vincolo di collegamento negoziale, "non poteva che ritenersi immediatamente dotata di efficacia, reale ed obbligatoria, con riferimento alle singole pattuizioni in essa contenuta, ed i successivi atti formali esclusivamente funzionali alla riproduzione in altra veste degli accordi già  raggiunti, della cui validità  ed efficace non par lecito dubitare". Lo scopo perseguito dalle parti, infatti, era quello di assicurare, da un lato, una rendita vitalizia a Tizia e dall'altro, consentire alla controparte collettiva l'amministrazione e il godimento degli utili dei beni in usufrutto alla prima con rinuncia di quest'ultima alla pretesa di percepire i canoni di locazione. Tra le varie circostanze fattuali a conferma di tale ricostruzione dei fatti, si rinviene anche quella per cui la società , dopo aver corrisposto i canoni di locazione per molti anni, abbia cessato di corrisponderli subito dopo l'accordo e Tizia non abbia provveduto per lungo periodo a richiederli. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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