Cassazione, ordinanza 12 giugno 2020, n. 11272, sez. III civile. 

In tema di annullamento dei negozi giuridici unilaterali va accertata la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall’art. 428 c.c., comma 1:

– ai fini dell’accertamento di una situazione di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell’atto, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l’importanza dell’atto che si sta per compiere;

– l’accertamento della idoneità dell’atto a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuata con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e con valutazione ex ante, nella quale occorre tenere in conto tutte le caratteristiche strutturali del negozio posto in essere al fine di valutarne le potenzialità lesive.

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