Cassazione, sentenza n. 2321 del 31 gennaio 2020, Sez. Unite Civili.

La Cassazione  a  Sezioni  Unite  interviene  sul  tema  delle  plusvalenze  di  cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b). Per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del bene in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non fa decadere il contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva. Si dirime un contrasto interpretativo sugli eventuali effetti preclusivi del meccanismo in oggetto derivanti dalla mancata indicazione del valore periziato quale base imponibile delle imposte sui trasferimenti. Innanzitutto si chiarisce che la possibilità conferita al contribuente di usufruire del meccanismo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1, secondo il quale può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, è unicamente condizionato al versamento nei termini di legge di un’imposta sostitutiva sul valore stimato in perizia. In base alla disposizione di cui all’ art. 7 menzionato, il contribuente sceglie di addivenire al pagamento del tributo sostitutivo. In definitiva, secondo la Cassazione l’indicazione in atto di un valore inferiore a quello di perizia non comporta la decadenza dalla rivalutazione già operata. L’amministrazione finanziaria, in questi casi, può regolarmente esercitare il potere di rettifica: «deve, infatti, ammettersi senz’altro che l’Amministrazione possa richiedere alle parti contraenti  –  Cass.n. 9146/2014, Cass. n. 13139/2018 – il pagamento delle imposte di trasferimento rettificando il prezzo di vendita inferiore indicato nell’atto di trasferimento e contestando il pagamento delle imposte d’atto sulla base del valore a suo tempo periziato – alla stregua della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6».

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