Cassazione, sentenza 16 dicembre 2019, n. 33040, sez. V civile. 

L’adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l’oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest’ultimo. 

Resta conseguentemente escluso che i compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio abbiano natura mutualistica, il cui tratto caratterizzante consiste nell’intento di realizzare non già il profitto, ma l’immediato vantaggio dei soci dell’ente che persegue il suddetto fine.

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