Cassazione 13 maggio 2021, n. 12736.

L'usucapione è opponibile al fallimento del precedente proprietario solo se la relativa sentenza di accertamento è anteriore al fallimento.

Nel caso, invece, di accertamento negoziale dell'usucapione è necessario che tale accertamento sia trascritto, a norma dell'art. 2643 n. 12-bis, c.c., anteriormente al fallimento, evidenziandosi perciò, correttamente, la differenza fra la trascrizione della sentenza ex art. 2651 c.c., che non è requisito di opponibilità ma di semplice pubblicità notizia e la trascrizione dell'accertamento negoziale ex art. 2643, n. 12- bis, che invece è indispensabile ai fini dell'opponibilità al fallimento a norma degli artt. 2644 c.c. e 45 legge fallimentare. 

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