Cassazione, sentenza n. 18011/2021.
La servitù di gasdotto rientra, per effetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 154 del 2006, tra quelle passibili di costituzione coattiva ope iudicis su domanda dell’esercente il servizio di distribuzione del gas e non del proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione, dovendosi il fondo dominante individuare non già in quello dell’utente somministrato bensì nell’impianto di distribuzione quale fondo a destinazione industriale o commerciale.
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