Cassazione, sentenza 11 aprile 2024, n. 9902, sez. III civile.

L’omissione colposa del notaio rogante a procedere con le dovute visure ipotecarie durante la rogazione di un contratto di compravendita di un immobile può portare a un danno per l’acquirente, che può essere sottoposto a esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario per cui il danno che il notaio è tenuto a risarcire deve essere commisurato all’effettivo pregiudizio sofferto dall’acquirente. Questo può essere pari al valore dell’immobile se, a causa dell’omissione del notaio, l’acquirente ha perduto la proprietà dell’immobile.

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Foto di LEANDRO AGUILAR da Pixabay

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