Cassazione n. 1193/2020.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B. è elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo fondiario, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia. 

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