Cos’è una convenzione matrimoniale e come può essere costituita?

La convenzione matrimoniale può definirsi come l’atto con cui i coniugi (o le parti dell’unione civile) danno origine a un particolare assetto giuridico-patrimoniale di taluni beni di loro proprietà, in deroga al regime patrimoniale legale della famiglia.

Le convenzioni matrimoniali devono essere concluse mediante un accordo contrattuale, con le forme più innanzi descritte, ma una particolare convenzione matrimoniale, quella costitutiva del fondo patrimoniale, può essere costituita anche mediante testamento, vale a dire mediante un negozio giuridico unilaterale.

Esistono delle condizioni a cui devono sottostare i coniugi nella costituzione di una convenzione matrimoniale?

Non esistono particolari limiti alla stipula di una convenzione matrimoniale, ad eccezione di quello indicato ai sensi dell’art. 160 c.c., secondo cui “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”.

Se i coniugi intendono dare vita ad una convenzione matrimoniale, come devono procedere? A chi devono rivolgersi?

Il codice civile prevede che le convenzioni matrimoniali rivestano l’atto pubblico; pertanto è necessario rivolgersi ad un notaio; anche eventuali modifiche alle clausole della convenzione necessitano di atto pubblico e richiedono il consenso di tutte le persone che hanno preso parte all’atto di convenzione o dei loro eredi (v. art. 163, c.1 c.c.).

Esistono ulteriori adempimenti in tema di convenzioni matrimoniali? Qual è lo scopo di un’eventuale pubblicità di essi?

La convenzione matrimoniale:

  1. deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio;
  2. deve comprendere necessariamente: a) la data del contratto; b) l’indicazione del notaio rogante;
  3. le generalità dei coniugi.

In questa maniera la convenzione s’intende conosciuta da tutti (familiari e non) ed è ad essi opponibile.

In breve qual è l’utilità pratica di una convenzione matrimoniale?

La stipula di una convenzione matrimoniale consente ai coniugi di sottrarsi al regime della comunione dei beni, che è il regime legale ma è sempre derogabile, sostituendo ad esso quello della separazione dei beni, o quello della comunione convenzionale, o affiancando al regime legale o al diverso regime eventualmente scelto un fondo patrimoniale, istituto che sarà oggetto di altra apposita trattazione.

In altri termini, i coniugi hanno la possibilità di scegliere il regime più idoneo in relazione alla loro specifica situazione. Solo per fare un esempio, quando uno dei coniugi esercita un’attività commerciale o imprenditoriale è sicuramente da suggerire l’opzione per il regime della separazione dei beni al fine di sottrarre il patrimonio dell’altro coniuge dai rischi legati allo svolgimento di tali attività.

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