Cassazione 31 maggio 2022 n. 17667. 

Nelle società cooperative il recesso è un atto unilaterale recettizio che deve seguire le modalità dettate dall’art. 2532 c.c. in cui la delibera del consiglio di amministrazione è mera condizione di efficacia.

La società ha un potere discrezionale che non può trasformarsi in arbitrio.

Laddove siano violati i principi di correttezza e buona fede è applicabile l’art. 1359 c.c. in base al quale la condizione si considera avverata quando è mancata per causa della parte che aveva interesse contrario all’avveramento.

A fronte della comunicazione di recesso del socio, dalla mancata, colpevole e persistenza dell’inerzia della cooperativa nel rispondere potrebbe discendere l’accertamento della legittimità del recesso.

Nel caso di specie si trattava di cooperativa edilizia ed il socio non solo aveva ottenuto l’attribuzione dell’alloggio ma aveva altresì estinto il mutuo sullo stesso gravante.

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