Cassazione 5 ottobre 2021 n. 26948.
Qualora vi siano più soggetti obbligati solidalmente tra loro l’effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effetto estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che continueranno a vedersi obbligati all’adempimento dell’obbligazione nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione del debito originario della quota di esso estintosi per confusione.
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