Decreto legislativo n. 97 del 2016

 

Cosa cambia per il cittadino

Tra le principali novità  della disciplina sulla trasparenza amministrativa, vi è quella dell'accesso civico, una forma di accesso ai documenti amministrativi molto similare a quella che nei sistemi anglosassoni viene definita Freedom of information. Infatti, con il d.lgs. 97/2016, si è introdotto il libero e gratuito accesso ai dati e ai documenti di ogni tipologia detenuti dalla p.a., a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla titolarità  di un interesse diretto, concreto ed attuale. In altri termini, il cittadino non deve più dimostrare di trovarsi in una situazione giuridica rilevante, perché gli è riconosciuto un vero e proprio diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualsiasi fine e senza necessità  di motivazione.

L'accesso civico riguarda non solo i documenti dei quali la pubblica amministrazione ha l'obbligo di pubblicazione (relativi alla propria organizzazione e attività ), ma tutti gli atti, anche quelli non sottoposti a pubblicazione obbligatoria (full disclosure), sebbene nei limiti tassativamente indicati dalla legge.

In particolare, l'accesso civico, trova un limite quando può venire in contrasto con interessi pubblici e/o privati giuridicamente rilevanti. Gli interessi pubblici sono quelli relativi alla sicurezza nazionale, ordine pubblico, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica finanziaria ed economica dello Stato, attività  di indagine sui reati; quelli privati riguardano sia i dati personali, sia quelli economici come la proprietà  intellettuale, il diritto d'autore, i segreti commerciali ecc.

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Le differenze con l'accesso ex L. 241/90. Il diritto di accedere e il bisogno di accedere

Si erra se si pensa che la nuova disciplina assorba, sostituendola, quella originaria contenuta nella L. 241/90. Quest'ultima continua ad operare, seppur con presupposti e finalità  diverse. Mentre il nuovo accesso civico

mira ad attuare un controllo diffuso sui documenti detenuti dall'amministrazione, l'accesso disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo, tutela le posizioni giuridicamente rilevanti collegate al documento, perché in questo caso il cittadino ha il bisogno di accedere.

Ciò è  dimostrato dalla presenza di limiti ulteriori imposti all'accesso civico (ad esempio quelli legati alla protezione di dati economici) rispetto a quelli dell'accesso ex L. n. 241/90 sicchè sarà  possibile che non sussistano i presupposti per il primo e che, invece, dimostrando la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, la cui tutela risulti prevalente, a fronte di un bilanciamento, rispetto ai contrapposti interessi che vengono in gioco,l'atto risulti accessibile sulla base della disciplina di cui alla L. n. 241/90.

La ratio della disciplina

Tale decreto va a modificare, estendo l'accesso anche agli atti per i quali non vi è pubblicazione obbligatoria, il d.lgs. n. 33/2013, il quale a sua volta attua la delega contenuta nella legge anticorruzione 190/2012.

Questi interventi normativi si inseriscono infatti nel piano di anticorruzione e trasparenza, con il quale si è posto l'obiettivo di un controllo diffuso sul corretto operato della p.a. La trasparenza, dunque, non solo previene i fenomeni corruttivi, ma è anche funzionale al riavvicinamento tra cittadino e pubblica amministrazione, la quale metaforicamente assume le sembianze di una casa di vetro.

Si spera che queste norme vengano realmente rispettate dalla p.a., perché tra le cose di cui ha bisogno l'Italia, vi è anche quella di ricostruire un rapporto di fiducia tra il cittadino e la burocrazia.

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Dott. ssa Eleonora Baglivo

Decreto legislativo n. 97 del 2016 - Tra le principali novità  della disciplina sulla trasparenza amministrativa, vi è quella dell'accesso civico, una forma di accesso ai documenti amministrativi molto similare a quella che nei sistemi anglosassoni viene definita Freedom of information. Infatti, con il d.lgs. 97/2016, si è introdotto il libero e gratuito accesso ai dati e ai documenti di ogni tipologia detenuti dalla p.a., a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla titolarità  di un interesse diretto, concreto ed attuale. In altri termini, il cittadino non deve più dimostrare di trovarsi in una situazione giuridica rilevante, perché gli è riconosciuto un vero e proprio diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualsiasi fine e senza necessità  di motivazione.