Cassazione, ordinanza del 25 agosto 2020 n. 17723.

In sede di divisione giudiziale della comunione, occorre formare porzioni concrete comprensive di beni immobili, mobili e crediti di eguale natura e qualità, in misura proporzionale all’entità di ciascuna quota, di modo che rimanga inalterata la proporzione fra i valori delle corrispondenti quote ideali di comproprietà che possono ben essere disomogenee, in quanto il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non si realizza attraverso il frazionamento delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma attraverso la proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti.

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