Cassazione, ordinanza 29 dicembre 2025, n. 34589, sez. V. 

In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione della caparra confirmatoria può assumere nell’ambito della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare – anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfettario – impone di distinguere, ai fini dell’assoggettabilità all’imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; l’inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell’IVA.

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Autore immagine: Foto di bertholdbrodersen da Pixabay

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